Sentenza nº 167 da Trentino Alto Adige, Trento, 14 Luglio 2008

Data di Resoluzione14 Luglio 2008
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 102 del 2007 proposto da VODAFONE OMNITEL N.V., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Failoni, Marco Sica e Paolo Borghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Trento, Via Grazioli n. 106

CONTRO

il COMUNE DI PINZOLO, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio

per l'annullamento

- della nota prot. n. 1530 del 16 febbraio 2007, con la quale, in merito alla pratica per la realizzazione di una stazione radio base sulla copertura dell'Hotel Spinale in p.ed. 812, Località Madonna di Campiglio, l'Assessore delegato "vista la sentenza n. 397/06 reg. sent. che ha annullato l'art. 4 lett. a) del regolamento comunale ed il diniego alla realizzazione della stazione radio base in data 13.2.2006", "verificato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 14.11.2006 è stata approvata la revisione dei criteri specifici per (...) il corretto insediamento (...) dei nuovi impianti" individuando tre nuovi siti "all'interno delle aree ritenute non ammissibili", e che l'impianto "non ricade nelle aree o punti individuati nel nuovo piano", ha comunicato che persistono elementi ostativi all'installazione della stazione radio - base, invitando la società in indirizzo a "prendere contatti con gli uffici competenti e visionare la cartografia ed il regolamento modificato";

- del "Regolamento/direttive per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 14 novembre 2006;

- della delibera di C.C. n. 80/2006, di approvazione "della revisione dei criteri indicati nella relazione tecnica nel regolamento e nelle 7 tavole redatte dal dott. ing. Valter Paoli";

- dei pareri espressi con nota n. 9366 di data 19.9.2006 ai sensi dell'art. 16 della L.r. 23.10.1998, n. 10 del Responsabile dell'area tecnica per la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'ufficio Ragioneria per la regolarità contabile;

- del decreto del Presidente della Provincia del 25.9.2001, n. 30/81/Leg., pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45/I-II del 30.10.2001, "Modifiche al DPGP 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10" e dell'art. 3 bis dallo stesso introdotto nel D.P.G.P. n. 13/31 del 2000, se e nella parte in cui consenta l'emanazione e/o renda opponibile nel caso di specie il regolamento comunale anzidetto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 27 marzo 2008 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l'avv. Paolo Borghi per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La Società ricorrente, gestore di rete di telecomunicazione per telefonia cellulare e titolare di licenza per frequenza GSM e UMTS, si duole del reiterato diniego alla realizzazione di una stazione radio base sulla p.ed. 812 in località Madonna di Campiglio, opposto dall'Assessore all'edilizia ed urbanistica del Comune di Pinzolo, con nota n. 1530 di data 16 febbraio 2007, sul presupposto che - nonostante l'acclarata illegittimità in parte qua delle disposizioni di cui all'art. 4 delle "Direttive per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti delle telecomunicazioni", di cui alla sentenza 9.11.2006, n. 397 di questo Tribunale - persisterebbero elementi ostativi all'installazione della vista stazione, asseritamente non ricadente nei siti recentemente individuati dal nuovo piano comunale; il detto diniego è stato impugnato, unitamente agli indicati atti presupposti, anche di carattere regolamentare, con ricorso notificato in data 19.4.2007 e depositato il successivo 27 aprile.

A sostegno del prodotto ricorso la società istante ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione della sentenza n. 397 del 9.11.2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, 83 e 91 bis della L.p. 5.9.1991, n. 22;

2) Violazione degli artt. 87 del D.Lgs. 259/2003, e 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L.p. 18.9.1997, n. 13 e del Regolamento edilizio. Incompetenza;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 del D.Lgs. 259/2003, 12 e 23...

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