Ordinanza nº 274 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2008

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione11 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 274

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promossi con n. 2 ordinanze dell’8 maggio 2007 dal Tribunale ordinario di Pescara sulle istanze proposte da P. M. e da P. A., iscritte ai nn. 763 e 764 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Considerato che, con due ordinanze di identico tenore – ambedue depositate in data 8 maggio 2007 e pronunziate nel corso di altrettanti giudizi volti al conseguimento della riabilitazione civile da parte di soggetti già dichiarati falliti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), – il Tribunale ordinario di Pescara ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui non prevede la persistente applicabilità, nei confronti di coloro il cui fallimento sia stato integralmente disciplinato dalla previgente normativa fallimentare, delle disposizioni che prevedevano e regolavano la procedura di riabilitazione;

che, rileva il rimettente, il 16 gennaio 2006 è entrato in vigore l'art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006, il quale ha abrogato l'art. 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), che istituiva il registro dei falliti e correlava alla iscrizione in detto registro la persistenza delle incapacità personali stabilite dalla legge a carico dei falliti;

che, prosegue il Tribunale di Pescara, sebbene il citato art. 47 del d.lgs. n. 5 del 2006 sia applicabile anche ai fallimenti dichiarati prima della sua entrata in vigore, di talché, anche per tali fattispecie, può ritenersi che dalla data sopra indicata le incapacità personali che conseguono al fallimento permangono soltanto finché permane lo status di fallito e cessano con la chiusura del fallimento, senza che sia a tal fine necessario procedere alla riabilitazione del fallito, tuttavia non per questo vi è totale carenza di interesse da parte dei ricorrenti nei...

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