Sentenza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 11 Ottobre 2012

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione11 Ottobre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 223

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 2, 21 e 22 e 12, commi 7 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con ordinanza del 23 giugno 2011, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 28 luglio 2011, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con ordinanza del 15 novembre 2011, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con ordinanza del 14 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con ordinanza del 14 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sezione di Pescara, con ordinanza del 13 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, con due ordinanze del 25 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con ordinanza del 10 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 10 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 1° febbraio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza del 22 febbraio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza dell’11 gennaio 2012 e dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 10 gennaio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 219 e 248 del registro ordinanze 2011 ed ai nn. 11, 12, 20, 46, 53, 54, 56, 63, 74, 75, 76, 81 e 94 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2011 e nn. 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Allegro Anna ed altri, di Baglivo Antonio ed altri, di Bruni Bruno Francesco ed altri, di Abate Francesco ed altri, di Bruno Eleonora ed altri, di Campo Lucia Anna ed altri, di Angeleri Alessandra ed altri, di Chiappiniello Agostino ed altri, di Anedda Ornella ed altri, di Casanova Cinzia ed altri, di Arena Annalisa ed altri, di Cicciò Giacomo, di Interlandi Caterina ed altri, nonchè gli atti di intervento di Abbritti Paolo e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Vittorio Angiolini per Allegro Anna ed altri, per Baglivo Antonio ed altri, per Bruni Bruno Francesco ed altri, per Abate Francesco ed altri, per Bruno Eleonora ed altri, per Campo Lucia Anna ed altri, per Angeleri Alessandra ed altri, per Anedda Ornella ed altri, per Casanova Cinzia ed altri, per Arena Annalisa ed altri, per Cicciò Giacomo, per Interlandi Caterina ed altri, Sandro Campilongo per Chiappiniello Agostino ed altri, e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione distaccata di Salerno, sezione I, con ordinanza del 23 giugno 2011, iscritta al reg. ord. n. 219 del 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 23, 36, 53 e 104, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    1.1.— Il rimettente premette che i ricorrenti – tutti magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell’ambito di competenza territoriale del giudice adito – chiedevano al TAR la declaratoria di illegittimità delle decurtazioni del rispettivo trattamento retributivo, derivanti dalla applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nel comma 22 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, domandando altresì il consequenziale riconoscimento del diritto al trattamento retributivo, senza tener conto delle riduzioni contestate. I magistrati istanti prospettavano in particolare il vizio di violazione di legge sotto plurimi profili, nonché l’illegittimità costituzionale della normativa primaria.

    Nel giudizio, costituitesi le Amministrazioni intimate, Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e delle Finanze, veniva fissata udienza per la discussione dell’istanza cautelare e veniva spiegato atto di intervento.

    1.1.1.— Il TAR ritiene, in primo luogo, che la questione prospettata sia rilevante, in quanto la disposizione censurata costituirebbe «l’unico ed immediato paradigma normativo di riferimento delle contestate misure applicative». Inoltre, la questione non sarebbe manifestamente infondata, in particolare con riguardo all’art. 9 comma 22 del d.l. n. 78 del 2010, quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione.

    1.1.2.— In particolare, per quanto riguarda le misure incidenti sugli automatismi stipendiali che caratterizzano la progressione economica, il giudice a quo rileva che il meccanismo di blocco prefigurato si porrebbe in contrasto con l’art. 104, primo comma, Cost., in quanto violerebbe il principio per cui il trattamento economico dei magistrati non sarebbe «nella libera disponibilità del potere, legislativo o maiori causa del potere esecutivo» trattandosi di un aspetto essenziale all’attuazione del precetto costituzionale dell’indipendenza. Un tale assunto sarebbe stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, secondo cui il cosiddetto adeguamento automatico rappresenterebbe un elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, diretto alla «attuazione del precetto costituzionale dell’indipendenza» (sentenza n. 1 del 1978), in modo da evitare che questi «siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri» (sentenza n. 42 del 1993), concretizzando dunque “una guarentigia” (sentenza n. 238 del 1990). Inoltre, tale tradizione costituzionale sarebbe confermata dagli artt. 2 e 4 della cosiddetta Magna carta dei Giudici, approvata a Strasburgo il 17 novembre 2010 dal Consiglio d’Europa – Comitato consultivo dei Giudici europei (CCJE), la quale, sebbene priva di valore cogente, costituirebbe comunque una fondamentale deliberazione, utile al fine di interpretare le disposizioni interne, esprimendo tale atto «tradizioni costituzionali» dei quarantasette Stati europei che ne sono membri.

    Il rimettente ritiene, quindi, che, alla luce della citata giurisprudenza e dei citati principi, dovrebbe ritenersi che il trattamento economico dei magistrati debba essere non soltanto «adeguato» alla quantità e qualità del lavoro prestato (ex art. 36 della Costituzione), ma anche «certo e costante, e in generale non soggetto a decurtazioni (tanto più se periodiche o ricorrenti)».

    1.1.3.— Quanto alla riduzione percentuale dell’indennità integrativa speciale (rectius giudiziaria), il rimettente ritiene, in primo luogo, che, alla luce del contesto normativo, essa si concreterebbe in una prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria e, quindi, come tale assoggettata ai vincoli di cui agli artt. 23 e 53 della Carta costituzionale. Tale misura, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, avrebbe dovuto gravare su “tutti” i cittadini in ragione della loro capacità contributiva, in virtù del principio di generalità delle imposte, in un sistema informato a criteri di progressività.

    A giudizio del TAR, il requisito della capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., inteso quale “valore” diretto ad orientare la discrezionalità del legislatore di fronte ai fenomeni tributari, si sostanzierebbe in quello per cui «a situazioni uguali, corrispondono tributi uguali», sicchè il sacrificio patrimoniale che incida soltanto sulla condizione e sul patrimonio di una determinata categoria di pubblici impiegati, lasciando indenni, a parità di capacità reddituale, altre categorie di lavoratori (“segnatamente autonomi”), risulterebbe arbitrario ed irragionevole, e pertanto in contrasto, non solo con l’art. 53, ma anche con l’art. 3 della Costituzione.

    In questo caso, inoltre, trattandosi di una indennità, componente essenziale del trattamento retributivo soltanto dei magistrati, l’intervento di abbattimento si sostanzierebbe in un selettivo ed odioso tributo speciale ratione subiecti.

    Ancora, a giudizio del rimettente tale “tributo” sarebbe “sostanzialmente regressivo”, in quanto, essendo l’indennità (ex art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 –Provvidenze per il personale di magistratura) corrisposta in misura uguale ad ogni magistrato, la sua decurtazione finisce in concreto per colpire in misura minore i magistrati con retribuzione complessiva più elevata ed in misura maggiore i magistrati con retribuzione complessiva inferiore, in violazione, del canone di cui al secondo comma dell’art. 53 Cost.

    Inoltre, anche tale intervento finanziario, sarebbe in contraddizione con il citato principio per cui il trattamento economico dei magistrati «non può ritenersi nella libera disponibilità del Legislativo o dell’Esecutivo», trattandosi anche in questo caso di aspetto essenziale per attuare il precetto costituzionale dell’indipendenza (art. 104, primo comma, Cost.).

    Per altro verso, poi, il rimettente evoca il contrasto con l’art. 36 della Costituzione, in quanto essendo il trattamento economico del...

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