Sentenza nº 2434 da Council of State (Italy), 26 Aprile 2012

Data di Resoluzione26 Aprile 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

-quanto al ricorso n. 5327 del 2003:

della sentenza del TAR Lombardia ? Milano - sezione II, n. 2246/2002, resa tra le parti, di rigetto del ricorso promosso per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Burago Molgora n. 11/89, notificata il 15.1.1990, concernente ingiunzione di demolizione di opera abusiva e ripristino dello stato dei luoghi;

-quanto al ricorso n. 5328 del 2003:

della sentenza del TAR Lombardia ?Milano, sezione II, n. 2247 del 2002, di rigetto del ricorso promosso per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Burago Molgora n. 4/90, notificata il 28.4.1990, concernente cessazione di attivit? di ricovero di equini per ragioni di igiene;

-quanto al ricorso n. 5329 del 2003:

della sentenza del Lombardia ? Milano ?sezione II, n. 2248 del 2002, di rigetto del ricorso promosso per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Burago Molgora n. 5/90 del 18.10.1990, notificata il 2.11.1990, concernente ingiunzione di demolizione di opera abusiva (consistente in box per cavalli su battuta di cemento) e ripristino dello stato dei luoghi;

sul ricorso numero di registro generale 5327 del 2003 proposto da Meroni Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Perego e Francesco Canepa, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via delle Quattro Fontane, 15;

Comune di Burago Molgora, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Decio, Stefano Gattamelata e Paolo Mora, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via di Monte Fiore, 22;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Perego e Gattamelata;

sul ricorso numero di registro generale 5328 del 2003 proposto da Meroni Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Perego e Francesco Canepa, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via delle Quattro Fontane, 15;

Comune di Burago Molgora, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Decio, Stefano Gattamelata e Paolo Mora, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via di Monte Fiore, 22;

sul ricorso numero di registro generale 5329 del 2003 proposto da Meroni Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Perego e Francesco Canepa, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via delle Quattro Fontane, 15;

Comune di Burago Molgora, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Decio, Stefano Gattamelata e Paolo Mora, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via di Monte Fiore, 22;

  1. (Ricorso in appello n. 5327 del 2003) Con la sentenza n. 2246 del 2002 la seconda sezione del TAR Lombardia ?Milano ha respinto il ricorso proposto da Luigi Meroni contro l'ordinanza del Sindaco di Burago Molgora /MB) n. 11/89, notificata il 15.1.1990, concernente ingiunzione di demolizione di opera abusiva e ripristino dello stato dei luoghi.

    In fatto il Meroni riferisce di avere realizzato, in localit? Cascina Magana del Comune di Burago Molgora, Fg. 10, Mapp. 17, un deposito ?tettoia in legno, con copertura in eternit, per il ricovero di equini, di circa mq. 16, funzionale a un'attivit? di allevamento di cavalli.

    A seguito di verbale di accertamento VV. UU. del 15.11.1989, dal quale risultava l'avvenuta realizzazione della predetta opera in assenza della concessione edilizia, il Sindaco ha ordinato la demolizione del manufatto, evidenziando il riscontrato difetto del titolo edilizio.

    Avverso l'ingiunzione il Meroni ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia ?Milano.

    Con sentenza n. 2246 del 2002 la seconda sezione del TAR ha respinto il ricorso.

    Nella decisione si premette che:

    -il 18.7.1989 il Meroni aveva chiesto al Sindaco il rilascio di una concessione a edificare in localit? Cascina Magana, Fg. 10, Mapp. 18, per un ricovero per equini destinato a scuderia composta da 20 box, con recinzione del fondo mediante staccionata in legno;

    -con provvedimento del 2.10.1989, notificato il 4.11.1989, il Sindaco aveva rifiutato il rilascio della concessione, attesa la novit? della costruzione progettata, come tale inammissibile in zona E ?rurale, ritenendo ammessi soltanto interventi in ampliamento di attivit? esistenti e non nuove costruzioni, ai sensi dell'art. 8 delle NTA del PRG;

    -il ricorso n. R.G. 201 del 1990 proposto dal Meroni davanti al TAR Lombardia ?Milano e diretto all'annullamento del diniego di concessione a edificare era stato accolto con la sentenza n. 870 del 1990;

    -nell'accogliere il ricorso annullando, per l'effetto, l'impugnato diniego il TAR aveva osservato che l'art. 8 delle NTA del PRG, in modo coerente con la l. reg. n. 93 del 1980, la...

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