Sentenza Breve nº 5210 da Council of State (Italy), 08 Ottobre 2012

Data di Resoluzione08 Ottobre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sergio De Felice, Presidente FF

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I-quater n. 475 dd. 17 gennaio 2012 resa tra le parti e concernente diniego visto di ingresso per lavoro subordinato.

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6290 del 2012, proposto da:

Zahirul Islam, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Rizzardi e dell'Avv. Roberta Marino, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Alessandro Testa, via S. Angela Merici,16/A;

Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante l'Avv. Giorgio Carta, in sostituzione dell'Avv. Gennaro Rizzardi, e per il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'Interno l'Avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.1.Il Signor Islam Zahirul, nato nel Bangladesh l?1 settembre 1988, cittadino della Repubblica popolare del Bangladesh e ivi residente a Dhaka, espone che il Sig. Roberto Casale, residente a Novara in Strada Balossini n. 3, intenderebbe instaurare con lui un rapporto di lavoro subordinato domestico e che in relazione a ciò lo stesso Casale ha presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Novara domanda in tal senso, ottenendo il rilascio del relativo nulla-osta a? sensi dell'art. 22 del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche.

Tale nulla-osta è stato quindi inoltrato all'Ufficio Consolare competente al rilascio del visto d'ingresso in Italia.

Con nota Prot. V2070 ? 11082011 dd. 11 agosto 2011 l'Ambasciata d'Italia di Dhaka ha peraltro comunicato al Sig. Zahirul, a? sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo D.L.vo 286 del 1998 e successive modifiche, che la sua richiesta era inammissibile, stante la riscontrata manomissione della prima pagina del suo passaporto n. Z0409648, rilasciato a Noakhali (Bangladesh) il 7 maggio 2006.

Lo Zahirul riferisce che il proprio passaporto risulta a tutt'oggi trattenuto dall'Ambasciata medesima .

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 10677 del 2011 innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, lo Zahirul ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento e di tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, deducendo al riguardo l'avvenuta violazione degli artt. 3 e 10-bis della L 7 agosto 1990 n. 241 in relazione all'art. 4, comma 2, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità manifesta e violazione del principio di ragionevolezza.

In buona sostanza lo Zahirul, anche al di là delle asseritamente assorbenti circostanze da lui riferite alla violazione delle norme fondamentali vigenti in tema di motivazione del provvedimento amministrativo e del giusto procedimento da cui deve conseguire l'adozione del provvedimento medesimo, ha con ciò affermato che non risponderebbe al vero che il passaporto di cui trattasi sarebbe stato da lui alterato prima della sua consegna...

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