Ordinanza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione10 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 258

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), promossi con due ordinanze, entrambe depositate il 23 gennaio 2007, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nei giudizi vertenti tra l'Agenzia delle entrate, ufficio di Genova, e Maria Galeotti, iscritte, rispettivamente, ai nn. 23 e 24 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, depositate il 23 gennaio 2007, la Commissione tributaria regionale della Liguria - nel corso di due giudizi di appello aventi ad oggetto le sentenze con le quali il giudice di primo grado aveva accolto le impugnazioni proposte da una contribuente avverso le cartelle di pagamento relative al contributo per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994 - ha sollevato, in riferimento ag li artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986);

che la Commissione tributaria regionale censura detta disposizione nella parte in cui - stabilendo che il contributo per il Servizio sanitario nazionale (SSN) è dovuto in una misura percentuale del «reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo di riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione» - non esclude dalla base di calcolo del contributo per il SSN gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato indicati «alla lettera h) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 19 86» [recte: «alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), richiamato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nel testo applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004»];

che il rimettente muove dalla premessa che, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 917 del 1986, gli indicati assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale concorrono a determinare - nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria - il reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, di chi li percepisce e, pertanto, in forza della disposizione censurata, debbono essere computati nella base di calcolo del contributo per il SSN;

che il giudice a quo ritiene, tuttavia, che tale normativa si ponga in contrasto con gli evocati...

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