Ordinanza nº 266 da Constitutional Court (Italy), 10 Luglio 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione10 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 266

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, promossi con ordinanze depositate il 30 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Laz io, il 6 settembre ed il 9 ottobre 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 775 e 836 del registro ordinanze 2007 ed al n. 33 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2007 e nn. 3 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello avente ad oggetto la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso proposto da una società a responsabilità limitata avverso un avviso di accertamento dell'ICI, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza depositata il 30 agosto 2006 (r.o. n. 775 del 2007), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai «principi di ragionevol ezza, razionalità e non contraddizione» - questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dal giudice rimettente: a) con l'avviso impugnato, il Comune di Ladispoli aveva accertato, ai fini dell'ICI relativa all'anno 1999, il valore di alcuni terreni della suddetta s.r.l., stimandoli in base al loro valore venale in comune commercio, invece che in base al reddito dominicale risultante in catasto; b) i terreni erano inseriti in una zona qualificata come edificabile dalla variante al piano regolatore generale, ma per la quale non erano stati adottati strumenti urbanistici attuativi del piano generale; c) l'adíta Commissi one tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il menzionato avviso di accertamento, affermando che «la semplice iscrizione del terreno in zona edificatoria induce la potenzialità edificatoria dello stesso»; d) con atto d'appello, la medesima società aveva dedotto, tra i motivi di gravame, che detti terreni non erano edificabili nel 1999, ma lo erano divenuti solo successivamente, a séguito di «lottizzazione d'ufficio» dell'area, effettuata con deliberazione comunale del 25 marzo 2002;

che, secondo quanto premesso in punto di diritto dal medesimo giudice rimettente: a) l'art. 2, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), stabilisce che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), «per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità»; b) era insorto un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione di detta disposizione con riguardo all'assoggettabilità all'ICI come "fabbricabili" delle aree che, pur essendo considerate "utilizzabili a scopo edificatorio" dal piano regolatore generale, non erano effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi ovvero dell'esistenza di misure di salvaguardia adottate dal Comune (il rimettente cita, in senso favorevole alla qualificabilità come fabbricabili di dette aree, la sentenza della Corte di cassazione n. 16751 del 2004; in senso sfavorevole, la sentenza della stessa Corte n. 21573 del 2004); c) a dirimere detto contrasto sono sopravvenute, nella pendenza del giudizio di appello, le due denunciate disposizioni di legge, aventi entrambe (come il rimettente desume dalla loro formulazione letterale e dalla loro ratio) indubbia natura di interpretazione autentica (per la parte che qui interessa ai fini di causa) dell'art. 2, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e, pertanto, dotate entrambe di efficacia retroattiva; d) la piú recente delle due citate disposizioni interpretative (cioè l'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006) ha comportato «l'abrogazione implicita» della prima (cioè dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge n. 203 del 2005), stabilendo (con norma ritenuta dal rimettente di «identico significato» rispetto a quella abrogata) che un'area è da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI (oltre che ai fini delle imposte sui redditi e di registro), «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo»;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, il giudice a quo afferma che «la norma d'interpretazione autentica denunciata», nell'equiparare ai fini fiscali, quanto alla potenzialità...

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