Sentenza nº 5203 da Council of State (Italy), 04 Ottobre 2012

Data di Resoluzione04 Ottobre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Alessandro Botto, Presidente FF

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA - POTENZA, SEZIONE I n. 00622/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D' OPERA.

sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2012, proposto da:

City Insurance S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Caruso e Sergio Como, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Como in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;

AM Trust Europe Limited, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Azienda Sanitaria Locale di Potenza Asp, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito l'Avv. Como;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. L'Azienda sanitaria Locale di Potenza ha indetto una gara da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi assicurativi e tra questi del lotto n. 1 relativo al servizio di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera.

    La gara è stata aggiudicata a City Insurance S.A. con delibera n. 181 del 14.3.2011.

  2. Ha proposto ricorso avverso l'aggiudicazione la seconda classificata, AM Trust Europe Limited, che ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 75 del D.Lgs 163/2006, assumendo che l'aggiudicataria non potesse beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria non avendo dimostrato il requisito del possesso della certificazione di qualità aziendale. Inoltre, ha dedotto la violazione degli artt. 41 e 49 D.Lgs 163/2006 e l'eccesso di potere sotto vari profili; la violazione e falsa applicazione della lex di gara, perché l'aggiudicataria avrebbe formulato un'offerta parziale e incompleta; la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, non avendo la Commissione di gara rilevato che l'aggiudicataria aveva reso una dichiarazione non...

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