Ordinanza nº 222 da Constitutional Court (Italy), 04 Ottobre 2012

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione04 Ottobre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 222

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), come aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, promossi dal Tribunale di Velletri con ordinanza del 17 ottobre 2011 e dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 24 giugno 2011, iscritte ai numeri 84 e 90 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 20 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di costituzione di L. M.;

udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del 24 giugno 2011 (r.o. n. 90 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione;

che il rimettente premette di essere investito di un giudizio promosso da G.I.C.A. s.n.c. nei confronti del Monte Paschi di Siena s.p.a., avente ad oggetto la domanda di accertamento della nullità – per violazione della normativa in materia di anatocismo, commissioni di massimo scoperto ed usura – delle clausole contrattuali relative a rapporti di conto corrente e di conto anticipi intrattenuti dalla attrice con l’istituto di credito, nonché la domanda di accertamento del diritto dell’attrice medesima alla ripetizione dell’indebito versato;

che, nel costituirsi, il Monte Paschi di Siena s.p.a. aveva eccepito la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo per tutte le annotazioni anteriori al 2 marzo 2001, essendo stato l’atto di citazione notificato in data 2 marzo 2011;

che, con istanza depositata in data 16 giugno 2011, GICA s.n.c. aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 61, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111, e 117, primo comma, Cost.; che il detto art. 2, comma 61, dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che dalla sollevata questione di legittimità costituzionale dipende ogni valutazione in merito all’intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dalle annotazioni in conto effettuate oltre dieci anni prima della data di notificazione dell’atto di citazione;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente – facendo sostanzialmente propri i profili di illegittimità costituzionale evidenziati dalla parte privata nella istanza del 16 giugno 2011 – assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che, quanto alla ritenuta violazione dei limiti interni all’ammissibilità di una norma di interpretazione autentica, il giudice a quo deduce la irragionevolezza della norma censurata sia per la inesistenza di una norma specifica da interpretare, quale condizione dell’esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, sia perché l’interpretazione prospettata non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto;

che, in relazione al primo rilievo, il rimettente osserva come l’art. 2935 del codice civile – secondo cui il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto nelle condizioni di poterlo esercitare – costituisce una regola di carattere generale, necessitante della etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali, nonché dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripetizione d’indebito;

che, nel caso di specie, le norme etero-integratrici sarebbero...

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