Sentenza nº 221 da Constitutional Court (Italy), 04 Ottobre 2012

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione04 Ottobre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 221

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 14-18 novembre 2011, depositato in cancelleria il 17 novembre 2011 ed iscritto al n. 133 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ― La Regione Toscana, con ricorso (r.r. n. 133 del 2011) notificato, a mezzo del servizio postale, il 14 novembre 2011 (ricevuto il 18 novembre successivo presso la sede della Presidenza del Consiglio dei ministri), depositato il 17 novembre 2011, ha impugnato, tra gli altri, l’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

    La Regione ha addotto la violazione degli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

    1.2.― Dopo aver riportato il testo della disposizione censurata, inserita nel Titolo III della citata normativa concernente le misure a sostegno dell’occupazione, la ricorrente pone in evidenza che la norma in esame prevede la possibilità, nell’ambito della contrattazione collettiva di lavoro aziendale e/o territoriale (cosiddetta contrattazione collettiva di prossimità), di realizzare specifiche intese, finalizzate, tra l’altro, alla maggiore occupazione, alla promozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività (comma 1), aventi ad oggetto le materie concernenti l’organizzazione del lavoro e della produzione – con elencazione (comma 2) in relazione alla quale non sarebbe chiarito se essa abbia carattere esaustivo o esemplificativo – anche in deroga alle disposizioni di legge (incluse quelle regionali) vigenti nelle materie oggetto della loro disciplina e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

    La Regione Toscana assume che le intese derogatorie di cui all’art. 8, avuto riguardo alle finalità perseguite di promozione della maggiore occupazione e di partecipazione dei lavoratori, di gestione delle crisi aziendali e occupazionali, di investimenti, anche relativi alla introduzione di nuove tecnologie, involgerebbero aspetti oggetto delle azioni di politica attiva del lavoro, riconducibili alla potestà concorrente regionale della tutela del lavoro.

    Al riguardo, la ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale, in ordine alla interferenza di materie e alla concorrenza di competenze legislative nella disciplina del diritto del lavoro, nonché, in particolare, ai contenuti della competenza concorrente della tutela del lavoro, confermata con riguardo, tra l’altro, alla formazione esterna all’azienda, alla materia del collocamento, agli strumenti e alle modalità d’inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro, alle norme che pongono limiti quantitativi alle imprese nelle assunzioni di apprendisti, alle funzioni di programmazione, monitoraggio e verifica nell’ambito del mercato del lavoro di rispettiva competenza (è citata la sentenza n. 50 del 2005).

    La denunciata incidenza della normativa impugnata nella materia della tutela del lavoro, di competenza concorrente regionale, risulterebbe ancora più evidente avuto riguardo alla normativa della Regione Toscana in materia di lavoro (legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante: «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro», e successive modifiche), secondo cui tra gli obiettivi delle politiche regionali di intervento figurano lo sviluppo e la promozione della occupazione, il sostegno di azioni di pari opportunità volte a migliorare l’accesso delle donne al mercato del lavoro, lo sviluppo delle azioni dirette a garantire ai disabili l’accesso al lavoro, le politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili, la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento alla cultura cooperativa.

    Le intese previste non solo interferirebbero nei suddetti ambiti, già oggetto della disciplina regionale, ma potrebbero anche derogare a quest’ultima, ciò in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo della competenza concorrente regionale in materia di tutela del lavoro.

    La ricorrente ritiene che il citato art. 8 violi l’art. 117, terzo comma, Cost. anche nella parte in cui rende derogabile dai contratti collettivi aziendali e/o territoriali i contratti collettivi nazionali, in quanto in questo modo sarebbero vanificate tutte le disposizioni legislative regionali – richiamate nel ricorso – che rinviano all’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro per definire i requisiti necessari ai fini della concessione di contributi o per la collaborazione, a diverso titolo, all’esercizio di funzioni regionali.

    Pertanto, la Regione Toscana adduce la violazione dellart. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo della competenza concorrente regionale in materia di tutela del lavoro, nella parte in cui la norma impugnata «impone di considerare...

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