Sentenza nº 1701 da Toscana, Firenze, 01 Luglio 2008
Data di Resoluzione | 01 Luglio 2008 |
Emittente | Toscana - Firenze |
REPUBBLICA ITALIANA
ANNO 1992
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | N. | 1701 | REG. SENT.. |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana | ANNO 2008 | ||
Sezione Seconda |
composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.g 1330 del 1992 proposto da
DEL PACE Piera e PASQUALI Emanuela, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Pecchioli e Donatella De Donno Pecchioli ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei suindicati difensori in Firenze, Via Borgo Santa Croce n. 7;
contro
il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Viciconte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Zara n. 7;
per l'annullamento parziale
- della deliberazione della Giunta comunale n. 728/332 del 30 gennaio 1992 con la quale sono state respinte le domande di reinquadramento, nella VIII qualifica funzionale, presentate dalle ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347;
- nonché, in quanto occorra, della deliberazione della Giunta comunale n. 727/331 del 30 gennaio 1992 con la quale sono state accolte alcune domande di reinquadramento nella VIII qualifica funzionale, nella parte in cui non contempla le ricorrenti;
- nonché dell'anteriore parere, espresso in generale e con riguardo alle posizioni delle ricorrenti, da parte della commissione tecnica appositamente istituita;
- di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e i documenti prodotti;
Esaminate tutte le ulteriori memorie ed i documenti depositati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 giugno 2007 ed alla Camera di consiglio del 16 ottobre 2007 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l'avv. Nicolò Pecchioli, in sostituzione dell'avv. Paolo Pecchioli nonché, per l'Amministrazione comunale l'avv. Marilena Viciconte, in sostituzione dell'Avv. Gaetano Viciconte;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
-
- Viene all'esame del Tribunale la vicenda contenziosa avviata dalle Signore Piera Del Pace ed Emanuela Pasquali per vedere, principalmente, dichiarata l'illegittimità di due provvedimenti assunti dalla Giunta comunale del Comune di Firenze in ordine al proprio rapporto di lavoro con il predetto Ente locale, vale a dire:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 728/332 del 30 gennaio 1992 con la quale sono state respinte le domande di reinquadramento, nella VIII qualifica funzionale, presentate dalle ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 727/331 del 30 gennaio 1992 con la quale sono state accolte alcune domande di reinquadramento nella VIII qualifica funzionale, nella parte in cui non contempla le ricorrenti.
In particolare le ricorrenti rammentano come nell'allegato alla delibera n. 728 sia stata indicata la motivazione del non accoglimento della loro richiesta da parte dell'Amministrazione datoriale, espressa nella affermazione che ciascuna delle dipendenti "era inquadrata come...
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