Sentenza nº 5114 da Council of State (Italy), 27 Settembre 2012
Data di Resoluzione | 27 Settembre 2012 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03341/2011, resa tra le parti, concernente diniego ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 1-bis della l. n. 236/93 - imprenditoria giovanile.
sul ricorso numero di registro generale 10174 del 2011, proposto da:
Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;
Seagull Yachting S.a.s. di Ombres Filippo & C., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corina, con domicilio eletto presso Benedetto Gargani in Roma, via L. Bissolati, 76;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Seagull Yachting S.a.s. di Ombres Filippo & C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Corinna Fedeli su delega di Stefano Vinti e Roberto Catalano su delega di Francesco Corina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame INVITALIA ? Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti lo sviluppo d'impresa S.p.A.(succeduta a Sviluppo Italia-S.I. S.p.A.) impugna la sentenza con cui è stato annullato il provvedimento di non accoglimento della richiesta di ammissione alle agevolazioni, previste dall'art. 1-bis della legge n. 236/1993 per l'imprenditoria giovanile nel settore dei servizi, presentata dalla Società Seagull Yachting per un'impresa di charter nautico e scuola di vela da realizzarsi in comune di Amantea(CS), con un investimento previsto di ? 514.840,00.
L'Agenzia appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata sotto sei profili di gravame relativi alla violazione dell'articolo 1-bis della legge n. 263/1993; del D. Lgs. n. 185/2000; dei relativi regolamenti di attuazione succedutisi nel tempo, di cui al D. M. n.306/1998 e D.M. n.250/2004; della legge n. 241/1990; nonché eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio la società appellata con una diffusa memoria, non notificata, con la quale: -- ha riepilogato le vicende sottese alla sentenza ed il proprio ricorso di primo grado ed altresì ha contestatole tesi dell'appellante sia sotto il profilo procedimentale sia sotto il profilo della bontà intrinseca dell'iniziativa imprenditoriale; -- ha, a sua volta, autonomamente contestato le conclusioni soprassessorie del TAR sulla domanda di risarcimento del danno del primo giudice, ed ha richiesto che venga in questa sede disposta la condanna al risarcimento del danno.
Con ordinanza n. 298 del 16 giugno 2012 la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta infondatezza nel merito dell'appello.
Chiamata all'udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
___ 1.§. Per l'appellante INVITALIA S.p.A. il Tar erroneamente avrebbe annullato il provvedimento di diniego del finanziamento ed altresì imposto criteri irragionevoli ed errati per il riesame della domanda, sulla base della ritenuta illegittimità:
-- del ritardo con cui l'amministrazione avrebbe esaminato la domanda;
-- dell'asserita irritualità della richiesta di integrazione progettuale;
-- della mancata comunicazione alla richiedente dell'ammissione alla fase intermedia di progettazione esecutiva.
L'appello è affidato alla denuncia di sei motivi di gravame.
___ 1.§. Per ragioni di economia devono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo d'appello [sub lett. a) e b)]. .
___ 1.§.1. Inesattamente il Tar avrebbe affermato l'illegittimità del provvedimento di diniego solo perché adottato oltre il termine di 120 giorni indicato nelle linee guida all'articolo 1-bis della legge n. 236/1993. Tale limite, al contrario, avrebbe avuto un mero carattere organizzativo, dato che nessuna norma stabiliva il termine per la conclusione del procedimento.
Inoltre, la stessa società richiedente ? aderendo spontaneamente all'incombente richiesto -- sarebbe stata ben conscia che la richiesta di elementi integrativi al progetto originario sarebbe stata determinata dal mutamento del contesto di mercato. Come la giurisprudenza avrebbe spesso ripetuto, il tempo trascorso per lo svolgimento dell'istruttoria non avrebbe potuto assumere alcuna valenza sulla legittimità del provvedimento motivato, basatosi esclusivamente con la carenza della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.
___ 1.§.2 In conseguenza, con una seconda doglianza, si contesta l'affermazione dell'illegittimità della richiesta di aggiornamento dello studio di fattibilità. Sviluppo Italia(S.I.), che aveva deliberato l'avvio della fase esecutiva, aveva puntualmente comunicato all'interessata che era in corso la valutazione del progetto, e preannunciato l'invio di un ?format? necessario per il...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA