Sentenza nº 5154 da Council of State (Italy), 28 Settembre 2012

Data di Resoluzione28 Settembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Alessandro Botto, Presidente FF

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n. 1405 del 9 maggio 2008, resa tra le parti, concernente la richiesta di contribuzione alle spese di ricovero in struttura assistenziale.

sul ricorso numero di registro generale 5903 del 2009, proposto dal:

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pirocchi, Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola e Salvatore Pezzulo, con domicilio eletto presso Francesco Pirocchi in Roma, via Temistocle Solera n. 7/10;

Maria Luisa Vismara, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Giacometti, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via G. Mercalli n. 13;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Luisa Vismara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2012 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avv. Francesco Pirocchi e l'avv. Claudio De Portu, per delega dell'avv. Enzo Giacometti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - La signora Maria Luisa Vismara aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia il provvedimento (n. 804202 del 25 agosto 2006) con il quale il dirigente del Settore Anziani e Strutture Residenziali del Comune di Milano, nell'autorizzare il suo ricovero nella struttura assistenziale ?La Piccola Casa del Rifugio? di Milano, aveva disposto:

    a) che fosse rilasciata delega al Comune per la riscossione al 100% delle pensioni a qualsiasi titolo percepite, fatta salva la pensione di guerra;

    b) che fosse rilasciata delega per la trattenuta del 100% dell'indennità di accompagnamento con i relativi arretrati maturati;

    c) la restituzione al ricoverato della quota mensile di ? 104,00 e del 50% della tredicesima;

    d) il riconoscimento di risparmi accertati dall'ultimo estratto conto bancario, pari ad ? 5.902,10 (al 28.7.2006) per il pagamento della retta privata fino al 14 novembre 2006, sino al raggiungimento di ? 2.500,00, limite stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1246/03 per accedere al contributo comunale;

    e) la rivalsa sui beni di proprietà del ricoverato, compresi quelli pervenuti durante e dopo il ricovero, fino all'effettiva concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta dall'amministrazione comunale.

    La signora Vismara aveva sostenuto, in particolare, che la componente reddituale, da considerare ai fini della partecipazione agli oneri delle prestazioni agevolate, non doveva comprendere la pensione per l'invalidità civile e l'assegno di accompagnamento che non fanno parte del reddito imponibile per effetto dell'istituzione, con il d. lgs. n. 109 del 1998, dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

  2. - Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, con sentenza della Sezione I, n. 1405 del 9 maggio 2008, ha accolto il ricorso.

    Secondo il TAR, infatti, la legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) contiene una serie di disposizioni che fanno ritenere che le regioni, nell'emanare la disciplina di loro competenza sui servizi sociali assistenziali agevolati, siano comunque vincolate al sistema ISEE.

    Infatti l'art. 8, comma 3, lett. l) della citata legge prevede che spetta alle regioni stabilire i criteri per la determinazione del concorso da parte degli...

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