Sentenza nº 2779 da Council of State (Italy), 15 Maggio 2012

Data di Resoluzione15 Maggio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 10543 del 2009:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ? Roma, Sezione I, n. 8670/2009;

quanto al ricorso n. 3526 del 2010:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ? Roma, Sezione I, n. 2303/2010

sul ricorso numero di registro generale 10543 del 2009, proposto da

Trento Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Mauro Pacilio, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;

Autorit? Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorit? Garante della Concorrenza e del Mercato ? Antitrust;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Pacilio e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

sul ricorso numero di registro generale 3526 del 2010, proposto da Centrale Adriatica Soc. coop, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Mauro Pacilio, con domicilio eletto presso Studio legale associato Avv. Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;

Autorit? Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

  1. Il contesto normativo nazionale rilevante ai fini della presente decisione.

    1.1. Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2006 (Codice del consumo; d'ora in poi semplicemente: il Codice) riunisce in un unico corpus le disposizioni legislative a tutela dei consumatori vigenti nell'ordinamento italiano, in precedenza contenute in una molteplicit? di leggi e atti pariordinati alla legge.

    Questo Codice contiene cos? un complesso organico di disposizioni che incidono su numerosi temi di interesse del consumatore, fra cui le informazioni da rendere ai consumatori, le pratiche commerciali, le pubblicit? e le altre informazioni commerciali, il rapporto di consumo, l'esercizio delle attivit? commerciali e la materia dei contratti a distanza.

    Nel corso degli anni, il Codice ? stato pi? volte modificato e integrato da leggi successive, anche per aggiornarlo all'evoluzione della normativa comunitaria.

    In particolare, l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004) ha interamente sostituito gli articoli da 18 a 27 del Codice (vale a dire, l'intero Titolo III, rubricato Pratiche commerciali, pubblicit? e altre comunicazioni commerciali).

    Ai fini che rilevano per il presente giudizio, occorre considerare il testo degli articoli 21, comma 1, lettera b) e 23, comma 1, lettera e), come introdotti dal decreto legislativo n. 146 del 2007 e nella formulazione vigente al tempo dei fatti di causa.

    In particolare:

    - l'articolo 21 (azioni ingannevoli), comma 1 del Codice stabilisce: ?? considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o ? idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o pi? dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o ? idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

    [?]

    b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilit?, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneit? allo scopo, gli usi, la quantit?, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto?;

    - l'articolo 23 (pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli), comma 1 del ?Codice? stabilisce: ?sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

    [?]

    e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista pu? avere per ritenere che non sar? in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantit? ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entit? della pubblicit? fatta del prodotto e al prezzo offerti?;

  2. Le disposizioni del diritto dell'Unione europea pertinenti nella fattispecie

    2.1. Da parte sua, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004, ? finalizzata a introdurre nella Comunit? norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei consumatori (?considerando? n. 5), e - come ? in genere proprio delle direttive comunitarie ? al fine del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori (?considerando? n. 12, 14 e 15; articolo 1 e passim).

    Quanto alle disposizioni di legge che hanno la loro matrice nella direttiva e che rilevano per il presente giudizio ? queste ultime sono ripetute in modo pressoch? testuale dalla ricordata novellazione del 2007 del Codice ? sono gli gli articoli 21 e 23, comma 1, lett. e) del Codice del consumo, che ripetono quella dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'Allegato I, n. 5),. La questione, come si pu? qui anticipare, si riferisce alla la discordanza che appare sussistere a proposito dell'articolo 6, paragrafo 1, tra da un lato ilo testo in italiano, lingua ufficiale dell'Unione europea (testo cui si rif? la novellazione medesima con l'articolo 21, comma 1, del Codice del consumo)e dall'altro il testo della stessa disposizione in alcune fra le altre pi? parlate lingue ufficiali dell'Unione stessa.

    Per l'articolo 6, pi? in particolare, si tratta della previsione che ? attuata mediante la ripetizione - in sede di recepimento nazionale in Italia ? ad opera dell'articolo 21 del Codice del consumo.

    In particolare, quanto alla direttiva e al suo testo in italiano:

    - l'articolo 6 (rubricato ?Azioni ingannevoli?), al paragrafo 1 stabilisce che: ?? considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione ? di fatto corretta, riguardo a uno o pi? dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

    (?)

    b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilit?, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneit? allo scopo, gli usi, la quantit?, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i...

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