Sentenza nº 219 da Constitutional Court (Italy), 21 Settembre 2012
Relatore | Giuseppe Frigo |
Data di Resoluzione | 21 Settembre 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 219
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
- Giorgio LATTANZI “
- Aldo CAROSI “
- Marta CARTABIA “
- Sergio MATTARELLA “
- Mario Rosario MORELLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-10 novembre 2011, depositato in cancelleria il 15 novembre 2011 ed iscritto al n. 132 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale l’8 novembre 2011 e depositato il successivo 15 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)».
1.1.– Il ricorrente, in premessa, richiama il contenuto della disposizione impugnata la quale, sostituendo l’art. 5 della legge regionale molisana n. 1 del 1996, stabilisce che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o delle Province autonome sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela della professione. Ai sensi del comma 6 del menzionato art. 5, come sostituito, detta disposizione non si applica ai maestri di sci provenienti con i lori allievi da altre Regioni o da altri Stati che intendano svolgere l’esercizio temporaneo e saltuario dell’attività sciistica per periodi non superiori a quindici giorni. È infine previsto, al successivo comma 7, che ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea si applichi la disciplina del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali...
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