Sentenza nº 4923 da Council of State (Italy), 17 Settembre 2012

Data di Resoluzione17 Settembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso nr. 9373 del 2010:

della sentenza del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, del 30 luglio 2010, notificata in data 24 agosto 2010, con cui, accogliendo il ricorso in primo grado della Se.Ge.Co. S.r.l., è stato annullato il permesso di costruire nr. 63/06 rilasciato dal Comune di Cassano delle Murge alla Varvara S.r.l., condannandosi le parti resistenti, in solido, alla rifusione ? in favore della Se.Ge.Co. S.r.l. ? delle spese processuali e ponendo a carico delle medesime parti resistenti le spese di verificazione;

quanto al ricorso nr. 1957 del 2012:

della sentenza nr. 187/2012 del 1 dicembre 2011, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, depositata in Segreteria in data 13 gennaio 2012, notificata il 1 febbraio 2012, con la quale è stato respinto il ricorso nr. 1974/2010 R.G.

sui seguenti ricorsi in appello:

1) nr. 9373 del 2010, proposto da VARVARA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo, 271,

SE.GE.CO. S.r.l. - SERVIZI GESTIONI COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Innella, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Altieri in Roma, via R. Venuti, 42,

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò de Marco, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cassiodoro 1/a;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cassano delle Murge (in entrambi i giudizi), di Se.Ge.Co. S.r.l. (nel giudizio nr. 9373 del 2010) e di Varvara S.r.l. (nel giudizio nr. 1957 del 2012);

Viste le memorie prodotte da Varvara S.r.l. (in data 4 aprile 2012 nel giudizio nr. 1957 del 2012 e in date 4 e 18 giugno 2012 in entrambi i giudizi), da Se.Ge.Co. S.r.l. (in data 30 maggio 2012 in entrambi i giudizi) e dal Comune di Cassano delle Murge (in date 7 e 19 giugno 2012 nel giudizio nr. 1957 del 2012) a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. de Marco per il Comune, l'avv. Lorusso per Varvara S.r.l. e l'avv. Fulvio Mastroviti, su delega dell'avv. D'Innella, per Se.Ge.Co. S.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

2) nr. 1957 del 2012, proposto da SE.GE.CO. S.r.l. - SERVIZI GESTIONI COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Innella, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Altieri in Roma, via R. Venuti, 42,

il COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò de Marco, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cassiodoro, 1/a,

VARVARA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cola di Rienzo, 271,

FATTO

I ? La società Varvara S.r.l. ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia, in accoglimento del ricorso proposto dalla Se.Ge.Co. S.r.l., ha annullato il permesso di costruire nr. 63 del 2006, rilasciato dal Comune di Cassano delle Murge in favore della stessa società appellante per la realizzazione di un edificio per civile abitazione.

A sostegno dell'appello, la predetta società ha dedotto l'erroneità della sentenza:

1) con riferimento alla tardività del ricorso proposto dalla Se.Ge.Co. S.r.l. in primo grado (come da eccezione preliminare sollevata dall'odierna appellante e respinta dal primo giudice);

2) con riferimento alla nullità e/o erroneità della verificazione per violazione del principio del contraddittorio garantito dall'art. 111 Cost. (stante la mancata convocazione delle parti, e segnatamente della stessa odierna appellante, pur costituitasi prima dell'inizio delle operazioni di verificazione);

3) con riferimento alla carenza e comunque manifesta erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, all'erroneità delle risultanze istruttorie ed alla legittimità del progetto della appellante (in relazione al merito delle conclusioni raggiunte dal T.A.R. sulla base della disposta verificazione).

Per resistere all'appello, si è costituita la ricorrente vittoriosa Se.Ge.Co. S.r.l., la quale ha articolatamente controdedotto alle censure di parte appellante, assumendone l'infondatezza e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

Si è altresì costituito il Comune di Cassano delle Murge, il quale si è invece associato...

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