Sentenza nº 217 da Constitutional Court (Italy), 13 Settembre 2012

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione13 Settembre 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 217

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106, 7, comma 51, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21/2007) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2011 ed iscritto al n. 128 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. ― Con ricorso spedito per la notificazione il 24 ottobre 2011, notificato il successivo 27 ottobre 2011 e depositato il 31 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) e, segnatamente, dell’articolo 2 commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106; dell’articolo 7, comma 51; dell’articolo 10, commi 25, 85 e 86; dell’articolo 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38; dell’articolo 13, comma 25.

    1.1.― Quanto all’art. 2, comma 55 – che prevede la concessione di un contributo alla società Udine e Gorizia Fiere S.p.a. a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia – esso introdurrebbe, secondo il ricorrente, una misura “di tipo selettivo”, in quanto destinata soltanto alla anzidetta società, così da richiedere, ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la notificazione alla Commissione europea, che il legislatore regionale non ha previsto, così da violare l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei vincoli comunitari e internazionali. Inoltre, la disposizione introdurrebbe un trattamento favorevole nei confronti della società Udine e Gorizia Fiere S.p.a., che «si traduce in un pregiudizio per la concorrenza con gli altri soggetti economici che operano nello stesso mercato», con conseguente violazione anche dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., avendo il legislatore regionale invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

    1.2.― Quanto all’art. 2, comma 70 – che concede, a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio, contributi per la ristrutturazione, l’arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, nonché per l’avvio di nuove attività commerciali per quelli cessati dall’attività; la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale; la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione – esso darebbe luogo ad un’ipotesi di aiuto di Stato, e con specifico riguardo al contributo per il reinserimento professionale, si «configura anche un aiuto al funzionamento». In tal modo, il legislatore regionale, esorbitando dalla propria competenza, si sarebbe posto in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE di esenzione n. 800/2008, della Commissione delle Comunità europee del 6 agosto 2008, Commissione delle Comunità europee, Regolamento CE de minimis n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità europee del 15 dicembre 2006) ed avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost.

    1.3.― Quanto all’art. 2, comma 85 – che incentiva la creazione di nuove imprese da parte delle donne nei settori artigianato, commercio, turismo e servizi, tramite la concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonché delle spese di costituzione e primo impianto – anche esso, per il ricorrente, eccederebbe la competenza regionale e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), avrebbe leso l’art. 117, primo comma, Cost.

    1.4.― Quanto all’art. 2, comma 88 – che contempla la concessione di un finanziamento alla ASDI denominata “Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a r.l.” ed all’“Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia S.p.a. Consortile” per progetti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione del prodotto e del processo, per l’internazionalizzazione e lo sviluppo delle reti distributive, nonché per il sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese ed altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto – se ne denuncia la natura di misura di tipo selettivo in favore di società consortili a capitale misto pubblico e privato, in quanto destinate solo ad imprese di uno specifico settore. Di qui, la necessità di notificazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE; obbligo che sussisterebbe «anche qualora le predette misure possano essere ricondotte, come sembra rilevarsi dalla lettura della norma, agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE n. 244 del 1° ottobre 2004, Comunicazione della Commissione. Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)». Con la conseguenza che la Regione, per un verso, avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., mancando di prevedere l’anzidetta notificazione e, per altro verso, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    1.5.― Quanto all’art. 2, comma 91, anche il finanziamento – con esso introdotto, ad integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, per sostenere il rafforzamento, il consolidamento ed il sostegno finanziario delle imprese – si risolverebbe in misure di tipo selettivo, giacché destinate solo ad imprese di un specifico settore, da notificarsi, quindi, alla Commissione europea ex art. 108 TFUE. Sicché, la Regione, per un verso, avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., omettendo di prevedere l’anzidetta notificazione e, per altro verso, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    1.6.― Quanto, all’art. 2, comma 106 – che dispone la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell’Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l’esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute – parimenti selettive sarebbero le misure in esso previste, da notificarsi, pertanto, alla predetta Commissione, ex art. 108 TFUE. Anche in questo caso, dunque, la Regione avrebbe violato l’art. 117, primo comma, Cost., mancando di prevedere l’anzidetta notificazione.

    1.7.― Quanto all’art. 7, comma 51, esso stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia, non trovano applicazione le disposizioni recate «dall’art. 12, comma 13» (recte: 30), nonché le riduzioni di spesa di cui «all’art. 12 comma 30» (recte: 13), della legge regionale n. 22 del 2010.

    Secondo il ricorrente, il mancato rispetto delle richiamate disposizioni determinerebbe la violazione degli articoli 6 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), «che costituiscono principi generali ai quali le Regioni si devono adeguare ai fini del rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni»; con l’ulteriore conseguenza che la denunciata disposizione dell’art. 7, comma 51, contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., che include la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.

    1.8.― Quanto all’art. 10, comma 25 – il quale prevede che, ai fini dell’applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell’articolo 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2009), per il calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento – sostiene il ricorrente che esso altererebbe «il corretto modo di determinare il rapporto spesa corrente/spesa per il personale che rileva ai fini dell’osservanza delle norme statali che, in funzione del coordinamento della finanza pubblica, hanno fissato limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale» (ai sensi dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recanteDisposizioni urgenti per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201612056 di TAR Lazio - Roma, 22-11-2016
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 22 Novembre 2016
    ...peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (oltre alle sentenze citate cfr. anche Corte costituzionale n. 217 del 2012). La riserva di posti al personale interno, ammessa dalla legge fino al 50 %, costituisce essa stessa, quindi, una eccezione giustifica......
1 sentencias
  • SENTENZA Nº 201612056 di TAR Lazio - Roma, 22-11-2016
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 22 Novembre 2016
    ...peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (oltre alle sentenze citate cfr. anche Corte costituzionale n. 217 del 2012). La riserva di posti al personale interno, ammessa dalla legge fino al 50 %, costituisce essa stessa, quindi, una eccezione giustifica......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT