Sentenza nº 4824 da Council of State (Italy), 11 Settembre 2012

Data di Resoluzione11 Settembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01526/2011, resa tra le parti, concernente rettifica del permesso di costruire in sanatoria

sul ricorso numero di registro generale 9334 del 2011, proposto da:

Avi Real Estate Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Laura Ferrario, Stefania Galbiati, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina N. 2;

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Maria Rita Surano, Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti, con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

Regione Lombardia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Antonello Mandarano e Maria Rita Surano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'appello in esame la società Avi Real Estate srl impugna la sentenza 13 giugno 2011 n. 1526, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. II, ha in parte accolto, in parte respinto il suo ricorso proposto, tra l'altro, avverso la nota della Direzione centrale sviluppo del territorio, Settore sportello unico per l'edilizia, Ufficio condono del Comune di Milano.

Con tale nota è stata comunicata l'emissione del permesso di costruire in sanatoria per un immobile in viale Certosa, 63, il quale è stato oggetto di impugnazione nella parte in cui determina i contributi di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione in complessivi Euro 93.258,87.

Giova precisare che la società è proprietaria di immobile nel Comune di Milano, in viale Certosa 63, e per tale immobile la precedente proprietaria aveva presentato in data 9 dicembre 2004 allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Milano, domanda per permesso di costruire in sanatoria, ai sensi della legge 326 del 2003, per opere realizzate senza titolo, consistenti in ?formazione nuovo soppalco sovrastante il locale a piano terra, realizzazione vano ripostiglio e corridoio coperto per comunicazione locali ?.

L'istante determinava la somma a titolo di oblazione per ?ristrutturazione modifiche della destinazione d'uso?, per complessivi Euro 5.87115.

Il Comune di Milano ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, rideterminando il contributo ex artt. 16 e 19 DPR n. 380/2001 in Euro 93.258,87.

Avverso tali atti la società ora appellante ha proposto ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia.

La sentenza in questa sede appellata afferma:

- alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con ordinanza 17 marzo 2010 n. 105, è legittima la pretesa del Comune di Milano ?di determinare gli oneri di urbanizzazione relativi al titolo in sanatoria, tenendo conto delle tariffe di cui alla delibera 73/2007, vigenti all'atto del rilascio del permesso, sulle quali calcolare l'aumento di cui alla delibera 2644/2004?;

- ciò in quanto è legittimo quanto disposto dall'art. 4, co. 6, l. reg. 31/2004, secondo il quale gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria, sono determinati applicando le tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria;

- ai sensi dell'art. 32, co. 40, d.l. n. 269/2003, l'incremento percentuale ivi previsto ?è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati all'istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo?, di modo che non è ammissibile l'applicazione della norma di legge (e della delibera n. 2493/04), effettuata dagli Uffici del Comune di Milano, ?secondo i quali essa autorizzerebbe un (ulteriore) incremento (non dei diritti ed oneri di istruttoria ma) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria?.

Avverso tale sentenza, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in procedendo; violazione art. 74 Cpa; omessa e insufficiente motivazione; poiché il giudice ha errato a pronunciare sentenza in forma semplificata e, anche in questo caso, ?la motivazione deve rinvenirsi nel corpo della stessa (sentenza) non potendola mai supplire con il mero richiamo numerico a sentenze già rese, come è invece avvenuto nella sentenza qui gravata?;

b) error in iudicando; omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione art. 111 Cost; violazione d.l. n. 269/2003, art. 117 Cost, in relazione alla l. reg. Lombardia n. 31/2004, poichè le censure dedotte in I grado non sono risolte dalla pronuncia della Corte Costituzionale, sia in quanto la stessa non è...

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