Sentenza nº 4814 da Council of State (Italy), 11 Settembre 2012

Data di Resoluzione11 Settembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Anna Leoni, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. VIII, n. 7022 dd. 6 novembre 2009, resa tra le parti e concernente assegnazione aree in diritto di superficie nell'ambito del piano di zona per l'edilizia economica e popolare.

sul ricorso numero di registro generale 4117 del 2010, proposto da:

Società Cooperativa Edilizia a r.l. Europa 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Caracuzzo, via di Villa Pepoli, 4;

Comune di Casagiove (Ce), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Romano, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Ennio Luponio , via Michele Mercati, 51;

Cooperativa L'Isolotto a r.l.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casagiove;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante Cooperativa l'Avv. Ezio Maria Zuppardi in sostituzione dell'Avv. Pasquale Marotta e l? Avv. Antonio Romano per l'appellato Comune di Casagiove.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Il Comune di Casagiove (Ce) ha pubblicato in data 21 maggio 2007 un bando di concorso per l'assegnazione in diritto di superficie del lotto n. 9 nell'ambio del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.).

Al relativo procedimento ad evidenza pubblica ha partecipato anche la Società Cooperativa Edilizia a r.l. Europa 2, la quale, all'esito della procedura medesima e diversamente da quanto risultante dalla graduatoria provvisoria, si è collocata al secondo posto conseguendo lo stesso punteggio assegnato alla Cooperativa L'Isolotto a r.l.

1.2. Europa 2 ha pertanto chiesto con ricorso proposto sub R.G. 2560 del 2008 innanzi al T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, l'annullamento della determina dirigenziale n.178 dd. 11 marzo .2008 recante l'approvazione della graduatoria definitiva anzidetta, della deliberazione della Giunta Comunale n. 148 dd. 28 settembre 2005 recante l'approvazione e l'indizione del bando di concorso anzidetto relativamente all'art. 5 dello stesso, nonché di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo.

In corso di causa Europa 2 ha esteso l'impugnativa mediante motivi aggiunti di ricorso alla determinazione dirigenziale n. 928 dd. 28 ottobre 2008 relativa all'assegnazione di aree in diritto di superficie nell'ambio del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare, alla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 13 febbraio 2007 con cui è stata demandata al dirigente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del lotto, nonché ad ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo per il proprio interesse.

Si sono costituiti in tale primo grado di giudizio il Comune di Casagiove e la contro interessata Cooperativa L'Isolotto a r.l., deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

1.3. Con sentenza n.7022 dd. 6 novembre 2009 la Sez. VIII dell'adito T.A.R. ha respinto il ricorso.

Il giudice di primo grado ha innanzitutto evidenziato che con una prima serie di censure Europa 2 aveva dedotto l'illegittimità degli atti impugnati con riferimento alle modalità con le quali la controinteressata L'Isolotto aveva presentato la propria offerta, in dipendenza dell'asserita tardività dell'offerta stessa e, più a monte, in dipendenza della previsione del bando in ordine ai termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, fissato in 30 giorni in luogo del preteso termine minimo di 52 giorni contemplato dall'art. 70 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.

Il T.A.R. non ha condiviso tale prospettazione di Europa 2 osservando in punto di fatto come l'inequivoca previsione della lex specialis al riguardo, contenuta nell'art. 3 del bando di concorso, avesse subordinato la tempestività della domanda al suo inoltro a mezzo di raccomandata A.R. entro il termine di trenta giorni, di tal che L'Isolotto risulterebbe aver ritualmente adempiuto a tale incombenza avendo inoltrato l'istanza con raccomandata dd. 20 giugno 2007; né lo stesso giudice di primo grado ha sottaciuto che la censura relativa alla dedotta violazione del termine minimo di legge doveva comunque dichiararsi inammissibile nella misura in cui non incideva sull'esito concreto della procedura ed, in ogni caso, infondata in quanto richiamante una disposizione a carattere speciale, come tale insuscettibile di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT