Sentenza nº 241 da Constitutional Court (Italy), 02 Luglio 2008

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione02 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 241

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††† FLICK††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco ††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††† †† "

- Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi ††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale ìIsola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzoî), degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 28 maggio 2007, n. 13 (Istituzione del Parco naturale regionale ìLitorale di Ugentoî), e degli artt. 1 e seguenti della† legge regionale della Puglia† 26 ottobre 2006, n. 30 (Istituzione del Parco naturale regionale ìCosta di Otranto ñ Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricaseî), promossi con ordinanze del 12 gennaio (nn. 8 ordinanze), del 27 giugno (nn. 3 ordinanze), del 28 settembre (nn. 5 ordinanze) 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. da 436 a 443, da 697 a 699 e da 807 a 811 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 40 e 50, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Torre Pizzo Investimenti s.r.l. ed altri, del Comune di Gallipoli, di Lupo Gregorio ed altri, del Comune di Ugento, della Provincia di Lecce, di Benegiamo Laura ed altri, del Comune di Gagliano del Capo, del Comune di Tricase nonchÈ della Regione Puglia;

udito nellíudienza pubblica del 20 maggio 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino per la Torre Pizzo Investimenti s.r.l. ed altri, per Lupo Gregorio ed altri e per Benegiamo Laura ed altri, Ernesto Sticchi Damiani, Luigi Paccione e Fulvio Mastroviti per la Regione Puglia e Pietro Quinto per i Comuni di Gallipoli, Ugento e Gagliano del Capo.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con otto ordinanze, tutte del medesimo tenore, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge regionale della Puglia 10 luglio 2006, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale ìIsola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzoî).

    1.1. ñ Il rimettente, dopo aver premesso che i giudizi a quibus, tutti introdotti da soggetti titolari di diritti su beni immobili ubicati in zone comprese nel perimetro del Parco, hanno ad oggetto atti del procedimento amministrativo finalizzato alla istituzione del Parco (in particolare, il verbale della conferenza dei servizi tenutasi ñ ai sensi del comma 5 dellíart. 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, recante ´Norme per líistituzione delle aree naturali protette nella Regione Pugliaª ñ in data 15 maggio 2006, nonchÈ tutti gli atti preparatori e consequenziali), osserva che i giudizi medesimi dovrebbero essere dichiarati improcedibili, essendo stata, medio tempore, approvata, promulgata ed entrata in vigore la legge regionale n. 20 del 2006, istitutiva del Parco naturale in questione.

    Fa infatti presente che, sopravvenuta la legge-provvedimento, il sindacato del giudice amministrativo trova un limite insormontabile nellíavvenuta legificazione del preesistente provvedimento amministrativo.

    Tale fenomeno, prosegue il rimettente, non comporta, peraltro, il sacrificio degli interessi dei cittadini, trasferendosi la tutela di questi dal piano della giurisdizione amministrativa a quello della giustizia costituzionale.

    Esaminando, perciÚ, le eccezioni di legittimit‡ costituzionale avanzate dalle parti private ricorrenti, il TAR rimettente ritiene non rilevante quella avente ad oggetto gli artt. 6 e 8 della legge regionale n. 19 del 1997. CiÚ in quanto le misure di salvaguardia ivi previste hanno cessato di avere efficacia allíatto dellíapprovazione della successiva legge regionale n. 20 del 2006.

    1.2. ñ Il rimettente ritiene, invece, che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit‡ costituzionale di tale ultima legge regionale.

    Questa sarebbe, infatti, irragionevole poichÈ ´la stessa non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate [dal suddetto] T.A.R. (nelle sentenze nn∞ 1184, 1185, 1186 e 1187/2006) in relazione alla fase del propedeutico procedimento amministrativo, in particolare per ciÚ che attiene al (corretto) contraddittorio con gli interessatiª.

    ††Riguardo alla rilevanza della questione, il rimettente richiama la problematica connessa alla garanzia giurisdizionale in caso di legge-provvedimento di approvazione, connotata questíultima sia dal vincolo funzionale che la lega a precedenti provvedimenti amministrativi, sia dal concorso della volont‡ legislativa con quella amministrativa nella definizione del contenuto dispositivo sostanziale, contenuto in cui confluiscono gli atti amministrativi assorbiti nellíatto legislativo, di cui acquistano valore e forza.

    Pertanto, aggiunge il rimettente, per un verso líincidente di costituzionalit‡ Ë líunico strumento di tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi impugnati e assorbiti dalla legge regionale, per altro verso, solo ove la legge censurata fosse dichiarata incostituzionale, i giudizi a quibus non sarebbero improcedibili.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente premette che, riguardo alle leggi-provvedimento, il riconoscimento in capo al legislatore di un vasto ambito di discrezionalit‡ deve essere bilanciato tramite la loro sottoposizione ad un controllo di costituzionalit‡ ñ tanto pi˘ rigoroso quanto pi˘ marcata Ë la natura provvedimentale dellíatto ñ sotto il profilo della non arbitrariet‡ e ragionevolezza; controllo che investe anche gli atti amministrativi che sono il presupposto di quello legislativo.

    Sulle base di queste premesse, il TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, ritiene che la legge regionale n. 20 del 2006 sia in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto il Consiglio regionale, nellíapprovarla, non avrebbe tenuto conto del mancato rispetto delle regole dettate dallo stesso TAR, con le quattro sentenze prima ricordate, in relazione alla fase del procedimento amministrativo propedeutico alla adozione degli atti legislativi.

    CiÚ si sarebbe verificato sia riguardo alla non corretta attivazione del ´contraddittorio con gli interessatiª sia riguardo al mancato rispetto del carattere ´necessariamente decisorio della conferenza dei servizi di cui allíart. 6, quinto comma, della legge regionale pugliese 24 luglio 1997, n. 19ª.

    Infatti, da una parte la conferenza dei servizi del 15 maggio 2006 sarebbe stata convocata prima della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, osservazioni che, peraltro, anche ove presentate, non avrebbero avuto risposta in sede amministrativa; e, dallíaltra parte, non si sarebbe raggiunta la unanimit‡ dei consensi delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi, avendo la Amministrazione provinciale di Lecce espresso ìparere favorevoleî a condizione che fosse operata una rettifica della perimetrazione del Parco.

    1.3. ñ Si sono costituite nei giudizi di legittimit‡ costituzionale numerose parti private: líuniformit‡ delle difese svolte consente che esse siano unitariamente illustrate.

    Preliminarmente, richiamati i principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 225 e n. 226 del 1999, Ë stata eccepita la inammissibilit‡ della questione per difetto di rilevanza.

    Affermano, infatti, le parti private† che in ipotesi come quelle oggetto dei giudizi a quibus, poichÈ la legge-provvedimento emanata non rientra nel ìtipoî che esse definiscono ´in sanatoria o approvazioneª avendo invece questa un ruolo di ´copertura politica e di istituzione (e quindi di integrazione di efficacia)ª rispetto alle determinazioni assunte in sede amministrativa, gli atti precedentemente emanati non sono da quella sostituiti e, quindi, non risulterebbe sottratta al giudice amministrativo la verifica delle denunciate violazioni delle regole procedimentali.

    Di conseguenza, stante la procedibilit‡ dei ricorsi a quibus, ne deriverebbe la inammissibilit‡ per difetto di rilevanza dellíincidente di costituzionalit‡.

    Quanto al merito, la difesa delle parti private, sostanzialmente associandosi ai rilievi del rimettente, conclude per la fondatezza della questione.

    1.4. ñ Si Ë altresÏ costituita nei giudizi di costituzionalit‡ la Regione Puglia: anche in questo caso la identit‡ delle argomentazioni, svolte nei vari giudizi, ne giustifica la unitaria illustrazione.

    La difesa della Regione deduce in via preliminare la inammissibilit‡ della questione sotto il profilo della carenza di motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

    Secondo la suddetta difesa, infatti, sebbene il rimettente deduca la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, non sarebbe poi dato rinvenire nelle ordinanze di rimessione alcuno specifico e puntuale† riferimento alla violazione dei principi di eguaglianza e a quello di buon andamento dellíazione amministrativa.

    Ad avviso della Regione la questione di legittimit‡ sarebbe, altresÏ, inammissibile in quanto il...

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