Sentenza nº 4296 da Council of State (Italy), 30 Luglio 2012

Data di Resoluzione30 Luglio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gaetano Trotta, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 32457 dd. 27 settembre 2010, resa tra le parti e concernente esecuzione della sentenza n. 2386 dd. 9 marzo 2009, resa sempre dalla medesima Sez. I-bis del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma.

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2011, proposto a? sensi dell'art. 112 e ss. cod. proc. amm. da:

Lombardo Salvatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Paoletti, via Giunio Bazzoni, 3;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante l'Avv. Angelo Clarizia in sostituzione dell'Avv. Girolamo Rubino e l'Avvocato dello Stato Anna Collabolletta per il Ministero della Difesa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. L'attuale appellante, Sig. Salvatore Lombardo, ha partecipato al concorso pubblico per l'arruolamento nell'anno 2001 di 10.590 volontari in ferma breve (VFB) nelle Forze Armate, con possibilità di immissione, al termine della ferma, di 315 unità nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

All'esito della verifica dei requisiti sanitari, con provvedimento dd. 27 settembre 2001 il Lombardo è stato dichiarato non idoneo per deficit di visus naturale.

Egli ha impugnato sub R.G. 4499 del 2001 innanzi al TAR per la Sicilia, Sede di Palermo, tale provvedimento e con ordinanza collegiale n. 432 dd. 6 dicembre 2001 il giudice adito ha disposto al riguardo una verificazione da parte del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Universitaria Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo.

Il Servizio incaricato, all'esito della nuova visita medica da esso svolta, ha accertato nei confronti del Lombardo la sussistenza di un lieve deficit visivo, rientrante peraltro nei parametri di acutezza visiva previsti dalla normativa alla fattispecie applicabile: e in relazione a ciò con ordinanza cautelare n.588 dd. 23 aprile 2002 lo stesso T.A.R. ha accolto la domanda di sospensione dell'atto impugnato.

Con susseguente ordinanza n. 270 dd. 21 febbraio 2003 il giudice adito ha disposto l'esecuzione del proprio provvedimento cautelare, ed in esito a ciò il Lombardo è stato quindi ammesso con riserva all'arruolamento con decorrenza 8 aprile 2002.

1.2. A seguito di regolamento di competenza il ricorso pendente innanzi al TAR per la Sicilia il fascicolo processuale è stato trasmesso al TAR per il Lazio, Sede di Roma.

Con sentenza n. 6423 dd. 24 giugno 2004, resa in forma semplificata a? sensi dell'allora vigente art. 26, quinto comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come aggiunto dall'art. 9, comma 1, della L. 21 luglio 2000 n. 205, la Sez. I-ter di tale T.A.R. ha accolto il ricorso medesimo annullando l'anzidetto provvedimento di esclusione alla stregua delle risultanze delle operazioni di verifica come già disposte dal T.A.R. per la Sicilia.

1.3. Peraltro, con ulteriore provvedimento dd. 17 gennaio 2005 l'Amministrazione della Difesa ha comunicato al Lombardo, mentre questi completava la propria ferma quale paracadutista presso il 183° Reggimento paracadutisti Nembo, l'avvio del procedimento per il proscioglimento dalla ferma medesima d'autorità, ?per perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del D.L.vo 3 marzo 1993 n. 29 e successive modifiche?, all'epoca vigente.

Con susseguente provvedimento dd. 7 febbraio 2005 la medesima Amministrazione ha quindi definito tale procedimento prosciogliendo d'autorità il Lombardo dalla ferma breve, a? sensi dell'allora vigente art. 8, comma 2, lett. b), punto 1, del D.P.R. 2 settembre 1997 n. 332 (?permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione?), in quanto ?non idoneo quale V.F.B. con coefficiente VS 3 - AV4OC?, con conseguente suo collocamento in congedo a? sensi dell'allora vigente art. 8, comma 2, del D.L.vo 12 maggio 1995 n. 196.

In dipendenza di ciò, con ulteriore ricorso proposto sub R.G. 2990 del 2005 innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, il Lombardo ha chiesto sia l'esecuzione del giudicato della predetta sentenza n. 6423 del 2004 resa dalla Sezione I-ter del T.A.R. medesimo, non appellata dal Ministero della Difesa, nonché l'annullamento del sopradescritto provvedimento dd. 7 febbraio 2005 con il quale è stata disposta la sua collocazione in congedo.

Innanzi al giudice di primo grado il Lombardo ha dedotto quanto segue.

1) Violazione e/o elusione della testè riferita sentenza n. 6423 del 2004 resa dalla Sez. I-ter del medesimo T.A.R. per il Lazio, nonchè la violazione e/o elusione della parimenti già citata ordinanza cautelare n. 588 del 2002 resa dalla Sez. I del TAR per la Sicilia, Sede di Palermo.

Ad avviso Lombardo tali statuizioni giudiziali avrebbero recherebbero il definitivo e non più controvertibile giudizio della sua idoneità fisica, viceversa illegittimamente disatteso dall'Amministrazione della Difesa.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 8 del D.P.R. 332 del 1997 e dell'art. 12 del bando di concorso; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Sempre secondo il Lombardo la motivazione posta a base del proprio proscioglimento dalla ferma, ossia la sua pretesa ?permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione? , risulterebbe difforme rispetto a quella di cui alla comunicazione di avvio del relativo procedimento per perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del D.L.vo 29 del 1993 e successive modificazioni, con conseguente illegittimità del medesimo provvedimento conclusivo del procedimento stesso, il cui esito finale avrebbe potuto essere difforme ove egli fosse stato in grado di dimostrare l'assenza dell'asserito deficit fisico.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, dell'art. 1, lett. d) del già vigente D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904 come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 agosto 1990 n...

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