Sentenza nº 4338 da Council of State (Italy), 31 Luglio 2012

Data di Resoluzione31 Luglio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 00149/2008, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patito a causa della esclusione dal concorso per la copertura di n. 18 posti di vigile urbano bandito dal Comune di Scafati con delibera di CC. n. 93 del 14/3/85, integrata con delibera n. 171 del 21/6/86;

nonché per l'accertamento e la declaratoria, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5457/2003, del diritto del suddetto al risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione comunale di Scafati, in relazione al periodo intercorrente tra il mese di maggio dell'anno 1998 ed il mese di marzo 2004, durante il quale non è stato immesso in ruolo a causa dell'illegittima esclusione da detto concorso;

per la condanna dell'intimato Comune al risarcimento del danno derivato al ricorrente, da parametrare al complessivo trattamento economico che gli sarebbe spettato, decurtato del 10% per la mancata prestazione del servizio, tenendo conto dell'indicizzazione dello stipendio e del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità di servizio; oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

per la condanna del Comune suddetto al pagamento del danno, da liquidarsi anche ricorrendo al criterio equitativo, derivante dalla perdita di chance in ordine alla mancata professione verticale di carriera ed al mancato inserimento nella categoria D1;

in subordine perché siano stabiliti, secondo termini e modalità di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7 della l. n. 205/2000, i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale dovrà proporre al ricorrente il pagamento di una somma entro un congruo termine.

Oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Per la condanna del Comune di Scafati alla refusione delle spese, onorari e diritti di lite da attribuirsi agli avvocati anticipatari;

sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2009, proposto da:

Trani Leonardo, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Maria Zuppardi e Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso lo Studio Titomanlio, in Roma, via Terenzio, n. 7;

Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per la parte appellante gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La parte appellante ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso bandito dal Comune di Scafati per la copertura di n. 18 posti di vigile urbano innanzi al T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, che lo ha respinto con sentenza n. 65/1999; questa è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5457/2003, ha annullato l'esclusione e poi, in sede di giudizio di ottemperanza, ha disposto la assunzione e la retrodatazione della nomina di essa parte, ai soli fini giuridici, all'anno 1998.

Il deducente ha quindi adito il T.A.R. suddetto per ottenere il risarcimento del danno patito a causa della costituzione del rapporto di lavoro a distanza di oltre cinque anni dalla nomina degli altri concorrenti dovuto all'illegittimo comportamento del Comune, ma il ricorso è stato respinto con sentenza n. 149/2008 nell'assunto che nella fattispecie difettava il requisito della colpa della Amministrazione, che aveva applicato la lex specialis ed il regolamento di polizia municipale del 1974, solo successivamente mutato, come dimostrato dal fatto che lo stesso Tribunale aveva respinto il ricorso proposto dall'interessato contro il provvedimento di esclusione, proprio perché la questione era opinabile.

Con il ricorso in appello in esame la parte ricorrente in primo grado ha chiesto la riforma di detta sentenza del T.A.R. ed ha formulato le ulteriori richieste in epigrafe indicate deducendo i seguenti motivi:

  1. - Error in judicando, difetto di motivazione, errata valutazione della responsabilità della P.A. nell'evento causativo di danno collegato al provvedimento della P.A. dichiarato illegittimo. Violazione del principio del giusto procedimento.

    Il T.A.R. ha ritenuto insussistente il requisito soggettivo della colpa dell'Amministrazione senza considerare che l'atto lesivo dell'interesse del privato presenta nella generalità dei casi indice presuntivo della colpa della P.A., alla quale incombe anche l'onere di provare la sussistenza di un errore scusabile.

    Comunque nel caso di specie, oltre alla illegittimità del provvedimento di...

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