Sentenza nº 211 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2012

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione30 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 211

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 settembre-4 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2011 ed iscritto al n. 118 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Basilicata.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 7 ottobre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 13, 31, 32, 34, comma 5, e 39, comma 1, della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013).

  2. – Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare, l’art. 13 della legge impugnata, che sostituisce l’art. 30, comma 2, della legge Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2011), prevedendo che «gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale, previo accordo tra le amministrazioni interessate», si pone in contrasto con l’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale, per contro, prevede che «le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio» e che il trasferimento «è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria».

    Pertanto, il legislatore regionale, disponendo in modo non conforme ai principi sanciti dal d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe invaso la competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti dl diritto privato regolabili dal codice civile.

  3. – Riferisce inoltre il ricorrente che l’art. 31 della legge impugnata abroga la legge della Regione Basilicata 7 giugno 2011, n. 10 (Modifiche alla L.R. del 3 maggio 2002, n. 16 – Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero) e ripristina le disposizioni di cui all’art. 12 della legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 (Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero), che riconosce al Presidente della Commissione dei lucani all’estero una indennità pari al 20 per cento di quella lorda mensile riservata ai consiglieri regionali, nonché il trattamento riservato ai dirigenti regionali per le missioni svolte all’estero o in Italia, prevedendo, per il Presidente ed i membri della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina per ogni chilometro percorso tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello ove si svolge la missione.

    Così disponendo, il legislatore regionale si sarebbe posto in contrasto con l’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma».

    In tal modo, la norma regionale censurata determinerebbe la lesione di un principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non potrebbe derogare.

  4. – Analoga censura, fondata sul contrasto con il già citato art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, è proposta in relazione all’art. 32 della legge impugnata. Tale norma, nel modificare l’art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 3 maggio 2002, n. 16 (Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero), prevede che «ai componenti della Commissione, non consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia ed all’estero, compete il rimborso spese e il trattamento di missione dei dirigenti regionali. Ai componenti della Commissione, consiglieri regionali, compete il rimborso spese e trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali».

  5. – Allo stesso modo, l’art. 34, comma 5, modificando l’art. 19, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1996, n. 21 (Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione), prevede la sostituzione, in quella norma, dell’espressione...

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