Sentenza nº 215 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2012

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione30 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 215

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 1, 2-bis, 4 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni dell’articolo 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 103, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27 settembre 2010, depositato in cancelleria il 28 settembre 2010 ed iscritto al n. 96 del registro ricorsi dell’anno 2010, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 2-bis e 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

    1.1.– La ricorrente premette che il comma 2-bis dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».

    La difesa regionale sostiene, in via principale, che tale norma contrasta con gli artt. 2, lettera a), e 4, primo comma, dello statuto della Valle d’Aosta, nonché con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    La ricorrente afferma che, ai sensi dell’art. 2, lettera a), dello statuto regionale speciale, essa gode di una competenza primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale». Conseguentemente, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non può essere limitata dall’intervento del legislatore statale, essendo venuto meno anche il limite del rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, dell’interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtù della previsione di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nella medesima materia, poi, in forza del c.d. parallelismo posto dall’art. 4 dello statuto, la Regione autonoma Valle d’Aosta esercita le rispettive funzioni amministrative.

    Ad avviso della ricorrente, tali attribuzioni statutarie sarebbero lese dal comma 2-bis dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, perché, per effetto di tale disposizione, la Regione e gli enti pubblici regionali non potranno autonomamente determinarsi circa il trattamento accessorio da destinare al personale, né potranno – per la parte eccedente il limite fissato con legge statale – assumere nuovo personale o mantenere i rapporti contrattuali in essere, dovendo, altrimenti, rideterminarne, in senso peggiorativo, il relativo trattamento economico.

    La predetta disposizione del decreto-legge n. 78 del 2010 inciderebbe pertanto in maniera diretta su aspetti concernenti lo «stato economico» del personale.

    1.1.1.– In subordine, la ricorrente sostiene che l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe illegittimo anche ove si volesse invocare il titolo competenziale rappresentato dalla materia del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, risulterebbero violati l’art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia speciale e gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili alla Regione ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    Infatti la norma impugnata, lungi dall’introdurre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si risolve nell’imposizione di misure analitiche e di dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale in ordine alla scelta degli strumenti idonei a perseguire l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica.

    Lo Stato, quindi, avrebbe esorbitato dalla competenza concorrente prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost., limitando indebitamente l’autonomia finanziaria di spesa della Regione, nonché quella dei Comuni situati nel suo territorio, in relazione alla quale la competenza spetta alla ricorrente ai sensi dell’art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia speciale.

    1.2.– La ricorrente impugna, poi, l’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

    Al riguardo premette che tale norma dispone che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, relativi al biennio 2008-2009, non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; tale divieto (che non vale per il comparto sicurezza-difesa, né per i vigili del fuoco) si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 e determina l’inefficacia delle clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.

    La ricorrente sostiene che ove si ritenesse che la disciplina ora ricordata sia vincolante anche per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per gli altri enti del comparto unico valdostano, essa determinerebbe un’indebita compressione dell’autonomia legislativa, organizzativa e finanziaria della Regione.

    1.2.1.– In particolare, il divieto di determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento non esprime un mero indirizzo rivolto al legislatore regionale, né un obiettivo che quest’ultimo possa perseguire con autonome decisioni, ma incide direttamente su una specifica e puntuale voce della spesa regionale, privando la Regione della possibilità di decidere autonomamente su quali voci e con quali modalità realizzare l’obiettivo del contenimento della spesa. Sarebbero lesi, pertanto, gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., i quali garantiscono, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche la sfera di autonomia finanziaria della Regione.

    Né si potrebbe sostenere che la previsione di un tetto massimo agli aumenti retributivi, lasciando alla Regione la possibilità di differenziare e graduare tali aumenti purché inferiori alla soglia prevista dalla disposizione censurata, possa perciò qualificarsi come un principio di coordinamento della finanza pubblica. Infatti la norma statale impugnata impedisce comunque alla Regione, non solo di compiere una scelta tra i diversi possibili strumenti volti al perseguimento del contenimento della spesa per il personale, ma anche di selezionare le modalità attraverso le quali distribuire i possibili aumenti retributivi tra le diverse strutture organizzative e le diverse figure professionali, dovendo comunque per tutte allinearsi al di sotto del limite percentuale fissato dal legislatore statale.

    La natura dettagliata ed autoapplicativa dell’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe confermata dal fatto che esso prevede che il divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento si applichi anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data della sua entrata in vigore, producendo, dunque, un puntuale effetto abrogativo sulle clausole contrattuali che abbiano disposto aumenti superiori alla predetta percentuale.

    1.2.2.– La ricorrente deduce altresì che la predetta norma statale, vietando aumenti superiori al 3,2 per cento in sede di rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, incide in maniera diretta e puntuale sullo «stato economico» di tale personale e, dunque, viola l’art. 2, lettera a), della legge cost. n. 4 del 1948 che attribuisce alla piena competenza legislativa regionale la materia dell’«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale».

    1.2.3.– Inoltre, ad avviso della difesa regionale, l’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora ritenuto applicabile a tutti gli enti del comparto unico valdostano, sarebbe lesivo anche della competenza legislativa primaria attribuita dall’art. 2, lettera b), dello statuto di autonomia speciale in materia di ordinamento degli enti locali...

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