Sentenza nº 212 da Constitutional Court (Italy), 30 Luglio 2012

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione30 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 212

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi da 1 a 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-14 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 ed iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2011 e iscritto al n. 123 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e terzo comma, della Costituzione e degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

    1.1.– Il ricorrente afferma che le disposizioni regionali impugnate, da un lato, violano gli artt. 3, 4, 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perché non sono rispettose dell’elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa e, dall’altro, sono autonomamente viziate per contrasto con molteplici parametri costituzionali.

    1.2.– In particolare, poi, l’art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede la possibilità per l’amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, di attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti della categoria D che siano in possesso dei requisiti per l’accesso alla relativa qualifica, contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infatti, ad avviso della difesa dello Stato, la norma impugnata introduce un sistema (seppure temporaneo) di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinde dallo svolgimento di un concorso pubblico e deroga ai principi generali in tema di accesso alle qualifiche, selezione del personale e svolgimento del rapporto, con conseguente pregiudizio delle finalità, costituzionalmente tutelate, di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Lo stesso art. 4, comma 5, lederebbe anche l’art. 81, quarto comma, Cost., poiché non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa, né quantifica gli oneri richiesti per la copertura delle posizioni dirigenziali o predetermina il numero dei costituendi rapporti di lavoro. Ad avviso del ricorrente, l’unico limite contemplato nella disposizione impugnata (quello secondo cui la speciale forma di reclutamento prevista dalla norma può essere utilizzata fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque non oltre due anni) non consente di stimare l’onere finanziario derivante dalla disposizione impugnata.

    1.3.– In riferimento all’art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l’assunzione a tempo determinato, nell’organico dei consorzi di bonifica, del personale che abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, per le opere trasferite all’Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni decorrenti dal 10 gennaio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che esso violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Infatti, esso si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Invece la norma impugnata prevede una forma di assunzione a tempo determinato nell’organico dei consorzi di bonifica, senza richiamare il predetto limite massimo imposto dalla normativa statale.

    1.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 4, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012 di un progetto comportante il reclutamento di personale archivistico qualificato. Tale norma, implicando l’introduzione di nuove spese, violerebbe l’art. 81, quarto comma, Cost., perché non contiene l’indicazione della necessaria copertura finanziaria.

    1.5.– Il ricorrente deduce, poi, l’illegittimità dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tale norma regionale, nell’introdurre l’incremento della dotazione organica del Corpo forestale di vigilanza ambientale nella misura di 20 unità senza prevedere contestualmente alcuna riduzione di spesa in altri settori, risulterebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica dettato dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), a mente del quale «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali».

    1.6.– Il ricorrente afferma, inoltre, che l’art. 5, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 introduce nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l’art. 22-bis, i cui commi 2, 3, 4 e 5 delineano una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali. Ad avviso della difesa dello Stato, una simile modalità di reclutamento, costituendo una deroga al principio dell’accesso ai pubblici impieghi mediante selezione concorsuale, contrasta con i canoni costituzionali di parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione enunciati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    1.7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

    Tali norme dispongono, rispettivamente: che entro il 30 marzo di ogni anno l’Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull’applicazione dell’articolo 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), il quale impone, quale limite massimo delle assunzioni di personale a tempo determinato, il 3 per cento della dotazione organica e che, al fine di verificare il rispetto di tale limite, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale (comma 1); che, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all’art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell’art. 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007) e che a tale concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell’amministrazione...

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