Sentenza nº 5986 da Lazio, Roma, 18 Giugno 2008

Data di Resoluzione18 Giugno 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione Terza - bis), composto dai signori:

Saverio Corasaniti presidente

Giulio Amadio consigliere

Massimo Luciano Calveri consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8904 del 2007, proposto

da

D'Alessandro Giulia e i soggetti di cui all'elenco in calce alla presente sentenza, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Bonetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, al Viale Angelico n. 97;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Università degli Studi di Roma "La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 - domiciliano per legge;

e nei confronti di

Omar Abu Eideh non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del D.M. 17 maggio 2007 recante "modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2007-2008";

- del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale ex art. 3 del D.M. 17 maggio 2007 è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea di specialistica/magistrale in medicina e chirurgia;

- dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in data 4 settembre 2007, e degli atti della predetta commissione e del Miur con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;

- degli atti e dei due avvisi del Miur mediante i quali è stato disposto l'annullamento delle domande numero 71 e 79 del test di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2007-2008;

- delle c.d. "graduatorie" così come rese note sul sito del Miur www.accessoprogrammato.miur.it con accluse schede di valutazione del test e individuazione dei punteggi dei candidati;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

e per il riconoscimento del diritto

dei ricorrenti all'iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso gli Atenei nei quali ciascuno di essi ha regolarmente svolto la prova di ammissione de qua.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dispiegato da Tartaglia Chiara, depositato in data 5 dicembre 2007;

Visti i motivi aggiunti notificati rispettivamente in data 29 novembre e 7 dicembre 2007;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'8 maggio 2008 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO-DIRITTO

  1. - I ricorrenti sono aspiranti studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia che il 4 settembre 2007 hanno sostenuto i test per l'ammissione al relativo corso di laurea.

    Premettono che l'oggetto della presente impugnativa, avviata con atto notificato in data 2007, non è diretto a denunciare le irregolarità che, a loro dire - confortato dalle numerose denunce pervenute all'UDU (associazione senza scopo di lucro, nata con il fine di sostenere e indirizzare gli studenti universitari durante il loro percorso scolastico) - avrebbero caratterizzato lo svolgimento delle prove di accesso nei singoli Atenei.

    Riferiscono però che, anche per l'anno accademico 2007-2008, il Ministero dell'Università e della Ricerca (inde: Miur) ha adottato un decreto ministeriale - il D.M. 17 maggio 2007 - allo scopo " di definire le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 264/1999".

    Solo che, ancor più che in passato, gli ottanta quesiti sottoposti agli studenti per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica) ovvero privi di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile".

    Quanto precede troverebbe conferma nel fatto che, per la prima volta nella storia dei test di ammissione alla suddetta Facoltà, il Miur è stato costretto ad annullare due domande della valutazione del test, con l'ulteriore singolarità che ciò è avvenuto non prima dello svolgimento della prova, ovvero della relativa correzione, ma successivamente all'attribuzione dei punteggi e alla pubblicazione delle graduatorie nei singoli atenei.

    E' avvenuto infatti che con due successive e distinte comunicazioni on line il Miur annullava due quesiti della prova di ammissione, e precisamente quelli recanti le domande nn. 79 e 71, con la motivazione, quanto al primo, che "nessuna delle opzioni indicate può essere considerata corretta", quanto al secondo. che "sono possibili più risposte tra le opzioni indicate".

    Il quesito n. 71 con le relative risposte figurava già nei test di ingresso dell'anno accademico 2005-2006, ma in quell'occasione non fu annullato, considerandosi esatta la risposta indicata alla lettera A).

    Nella descritta situazione, esitando se annullare o meno la prova di ammissione in tutte le sedi universitarie, il Miur chiedeva un parere all'Avvocatura dello Stato, parere che, in data 17 settembre 2007, veniva espresso nel senso che era "inutile la ripetizione della prova a livello nazionale" per coerenza con il principio di economicità dell'azione amministrativa; che era opportuno procedere all'annullamento dei due quesiti; che detto annullamento, riguardando tutti i candidati, non avrebbe alterato la par condicio dei concorrenti alla prova selettiva.

    A una diversa soluzione era però pervenuta l'amministrazione scolastica nell'a.a. 2004-2005. Infatti, in presenza di un quesito (il n. 15) a cui corrispondevano due risposte esatte, il Miur ritenne di considerare valide entrambe le risposte e di attribuirvi il previsto punteggio.

    I ricorrenti soggiungono che imprecisioni e/o errori avrebbero riguardato non solo i quesiti nn. 71 e 79, ma anche altri (in particolare, i quesiti nn. 5, 14, 33, 34, 35 e 52), "benché non annullati dal MIUR, contestati da più esponenti del mondo scientifico e denunciati persino sui quotidiani nazionali". A riprova degli errori contenuti nella prova di ammissione, essi depositano una perizia congiuntamente sottoscritta da docenti universitari e da esponenti del mondo accademico e scientifico.

    1.1.- Concludono, in fatto, che, a fronte di un siffatto test di ammissione - nel quale la domanda giusta (che vale 1 punto) e quella errata (che comporta la penalità di -0,25) sono invertite, irriconoscibili, annullate o annullabili sotto vari profili - la valutazione non potrebbe non ritenersi viziata ab origine, donde l'annullabilità dell'intera procedura di selezione per i seguenti cinque motivi di diritto, così di seguito sintetizzabili.

    A.- Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 264/1999. Erronea interpretazione della legge n. 264/1999 e violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto comunitario di proporzionalità e adeguatezza, nonché degli artt. 43, 49, 47, 149 e 150 del Trattato CE e della direttiva 2005/36/CE.

    Ai sensi della legge n. 264/1999, spetta al Miur definire annualmente, mediante appositi decreti, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. In particolare, il relativo art. 4, comma 1, prevede che detta ammissione "è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi".

    Ad avviso dei ricorrenti, il test di ammissione per l'a.a. 2007-2008 non potrebbe considerarsi prova idonea ad accertare "la cultura generale" e la "predisposizione" per le discipline oggetto del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, stante l'erronea formulazione delle domande e/o delle cinque risposte possibili.

    Il quiz a risposta multipla, poi, non costituirebbe in assoluto un criterio congruo per selezionare un numerus clausus di "migliori" candidati per l'accesso al corso di laurea in questione, non risultando idoneo a realizzare quel contemperamento richiesto dalla Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 383/1998, fra il diritto di accedere all'istruzione universitaria, nell'ambito del principio secondo il quale "la scuola è aperta a tutti" (art. 34, comma 1), e il diritto riconosciuto ai "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" "di raggiungere i gradi più alti degli studi" (art. 34, comma 2).

    In particolare, con la precitata sentenza n. 383 concludente nel senso della legittimità del "numero chiuso" di determinati corsi di laurea, la Corte costituzionale, richiamando una serie di direttive prescriventi, "in vista dell'analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco riconoscimento, standard di formazione minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti", ha evidenziato come in esse non si tratti degli strumenti volti a realizzare il risultato degli enunciati livelli di formazione minimale, essendo detti strumenti "rimessi alle determinazioni nazionali".

    Dalle argomentazioni della Corte e dalle...

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