Sentenza nº 4273 da Council of State (Italy), 27 Luglio 2012

Data di Resoluzione27 Luglio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giovannini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 2043 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio ? Roma, Sezione II bis, n. 06690/2011, resa tra le parti, concernente diniego di condono edilizio e divieto di attività di ristorazione;

quanto al ricorso n. 2044 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Lazio ? Roma, Sezione II bis, n. 06589/2011, resa tra le parti, concernente diniego di condono edilizio;

sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2012, proposto da Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Raimondo dell'Avvocatura comunale e presso gli uffici della medesima domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove N.21;

Soc.Atleta Sas, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2; Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza Per i Beni Archeologici e Paesaggistici del Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Francesco Bianculli, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Manzia, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Piazzale Clodio n. 14; Bruno Mannello, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marella, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Frascati , 10;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soc.Atleta Sas, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici del Lazio, nonché dei signori Francesco Bianculli e Bruno Mannello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Raimondo, Paolantonio, Manzia e Marella, nonché l'avvocato dello Stato Meloncelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2012, proposto da:

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Raimondo dell'Avvocatura Comunale e presso la medesima domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

Bruno Mannello, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marella, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Frascati , 10; Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali ? Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici del Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Francesco Bianculli, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Manzia, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Piazzale Clodio N. 14;

FATTO e DIRITTO

Con distinti atti di appello (nn. 2044/12 e 2043/12, notificati in data 8.3.2012) Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, ha impugnato le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, nn. 6589/11 del 21.7.2011 e 6690 del 26.7.2011, con le quali sono stati accolti i ricorsi proposti dal signor Bruno Mannello e dalla società Atleta s.a.s., in persona della legale rappresentante Eliana Vigneti, con conseguente annullamento del diniego di condono edilizio n. 131 del 20.2.2006 (oggetto di entrambe le pronunce), nonché della determinazione dirigenziale n. 1587 del 24.6.2008 (oggetto del ricorso deciso con sentenza n. 6690/11). La vicenda sottoposta a giudizio concerne un'istanza di condono edilizio, presentata nel 1985 per il mutamento di destinazione d'uso di una porzione immobiliare di proprietà del citato signor Mannello, da ?locali magazzino? (categoria C/2) ad ?attività commerciale? (categoria C/1).

Il mutamento in questione era ritenuto non autorizzabile in quanto per l'immobile in questione ? gravato da vincolo imposto con d.m. in data 16.7.1966 ? la Soprintendenza riteneva non assentibili attività diverse da quelle proprie di un centro culturale (incontri musicali e letterari, mostre d'arte e simili) e quindi, in sede di parere ex art. 32 L. n. 47/1985, si esprimeva negativamente per l'attività di ristorazione, in atto nei locali di cui trattasi. In entrambe le citate sentenze ? respinte alcune questioni preliminari sollevate dalle parti ? si riteneva fondata la censura di violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, in quanto l'adozione dell'atto, implicante valutazioni discrezionali, avrebbe dovuto essere preceduta da preavviso di diniego, in modo da rendere possibile la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati, con opportuno approfondimento dell'istruttoria. Nella sentenza n. 6690/11, inoltre, si rilevava anche l'illegittimità derivata dell'ordine di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In sede di appello, viene specificato come l'immobile di cui trattasi (situato in Roma, via Genovesi 31 ? 31/A, angolo vicolo dell'Atleta nn. 13 ? 15), fosse stato interessato dalla ricordata istanza di condono presentata, in data 21.11.1985, dal precedente proprietario, dante causa dell'attuale appellato Bruno Mannello, che il 30.6.1990 aveva poi dato in locazione i locali di cui trattasi alla società ?L'Atleta s.a.s. di Vincenzo Stavolo?; per i medesimi locali ? negli anni 1991/1993 ? erano state rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di attività di circolo culturale, intrattenimento e svago con esecuzioni musicali; in data...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT