Sentenze nº T-268/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Giugno 2008

Data di Resoluzione25 Giugno 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-268/06

Nella causa T-268/06,

Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig.†P.†Anestis, avocat, dai sigg.†T.†Soames e G.†Goeteyn, solicitors, dai sigg.†S.†Mavrogenis e M.†Pinto†de†Lemos†Fermiano Rato, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dalla sig.ra†E.†Righini e dal sig.†I.†Chatzigiannis, in qualit‡ di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 aprile 2006, C†(2006)†1580 def., relativa al regime di aiuti di Stato C 39/2003 (gi‡ NN 119/2002), applicato dalla Repubblica ellenica a favore degli operatori di trasporto aereo in seguito ai danni da essi subiti dall-11 al 14 settembre 2001,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra†E.†Martins†Ribeiro, presidente, dai sigg.†S.†Papasavvas (relatore) e A.†Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra†C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 7†dicembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 ††††††††Con la sua comunicazione 10 ottobre 2001, COM†(2001)†574 def., (in prosieguo: la ´comunicazione 10 ottobre 2001ª), la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio della propria valutazione relativa alle ripercussioni degli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei.

2 ††††††††Per quanto riguarda l'applicazione delle regole che disciplinano gli aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto, nell'ambito della comunicazione 10 ottobre 2001, che l-art.†87, n.†2, lett.†b), CE consentisse di far fronte a talune difficolt‡ riscontrate dalle compagnie aeree in seguito agli eventi dell-11 settembre 2001. Secondo tale comunicazione, considerato il carattere eccezionale degli eventi in questione, le disposizioni di tale articolo potevano consentire, a talune condizioni, l'indennizzo dei costi sostenuti per la chiusura dello spazio aereo americano per quattro giorni (dall-11 al 14 settembre 2001) nonchÈ, in secondo luogo, per l'aumento dei premi assicurativi (punti 28- 41 della comunicazione 10 ottobre 2001).

3 ††††††††Quanto alle condizioni cui dovrebbe essere subordinato qualsiasi indennizzo, la comunicazione 10 ottobre 2001 precisa che esso dev-essere versato in modo non discriminatorio, deve riguardare esclusivamente i costi generati fra l'11 e il 14 settembre 2001 e il relativo importo dev-essere calcolato in modo preciso e oggettivo, seguendo la metodologia specifica proposta dalla Commissione.

4 ††††††††Con lettera 14 novembre 2001, indirizzata a tutti gli Stati membri, la Commissione ha fornito talune precisazioni supplementari relativamente al calcolo dell-importo dell-indennizzo da versarsi a ciascuna compagnia aerea.

5 ††††††††A seguito di uno scambio epistolare intercorso tra il dicembre 2001 e luglio 2002, le autorit‡ elleniche hanno comunicato alla Commissione, con lettera 24 settembre 2002, le modalit‡ di calcolo dell'indennizzo della ricorrente, la Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, per i danni da questa subiti a seguito degli eventi in parola. In tale lettera l'indennizzo in questione veniva cos-

dettagliato:

-††††††††EUR 4†079†237 per il lucro cessante relativo al trasporto di passeggeri per l-intera rete della ricorrente, dei quali circa EUR 1†212†032 riguardanti la sua rete esterna all-Atlantico settentrionale;

-††††††††EUR 278†797 per il lucro cessante relativo al trasporto di merci;

-††††††††EUR 17†608 per spese di distruzione di merci deperibili;

-††††††††EUR 41†086 per spese di controllo di sicurezza supplementari per le merci;

-††††††††EUR 37†469 per spese di richiamo del volo OA†411 a destinazione di New York (Stati Uniti) e per spese di annullamento del volo di ritorno (OA†412) ad Atene (Grecia) l-11 settembre 2001;

-††††††††EUR 13†550 per spese relative all'atterraggio e alla permanenza a Halifax (Canada), dall-11 al 15 settembre 2001, di un volo inizialmente previsto a destinazione di Toronto (Canada);

-††††††††EUR 478†357 per spese di esecuzione di ´ferry flightsª (voli straordinari effettuati il 18, il 20 e il 26 settembre 2001 per il rimpatrio di passeggeri negli Stati Uniti e in Canada);

-††††††††EUR 146†735 per spese relative agli straordinari del personale, all'alloggio dei passeggeri e del personale di sicurezza supplementare;

-††††††††EUR 14†673 per spese relative alle misure urgenti di sicurezza supplementari.

6 ††††††††Dall'importo totale di tali somme sono stati successivamente detratti EUR 278†797 per il carburante che sarebbe stato consumato se non fosse stato perturbato il programma dei voli. L'importo finale di EUR 4†827†586,21 era gi‡ stato erogato alla ricorrente nel luglio 2002 in base all-art. 45, n. 17, della legge n.†2992/2002 (FEK A-†54/20.3.2002) nonchÈ al decreto ministeriale comune 27 maggio 2002 (FEK B-†682/31.5.2002).

7 ††††††††Con lettera 27 maggio 2003 la Commissione ha informato la Repubblica ellenica della propria decisione di avviare il procedimento previsto dall-art. 88, n. 2, CE con riferimento alle misure di cui trattasi ed ha invitato le autorit‡ elleniche a fornirle taluni documenti e talune precisazioni supplementari (in prosieguo: la ´decisione di avvio del procedimento formale d-esameª). Essa ha inoltre invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione della decisione di avvio del procedimento formale d-esame nella Gazzetta ufficiale dell-Unione europea (GU 2003, C†199, pag.†3).

8 ††††††††Le autorit‡ elleniche hanno sottoposto alla Commissione le loro osservazioni con lettera 20 novembre 2003. Secondo tale lettera il danno effettivo generato dall'annullamento di sette voli andata-ritorno programmati per il periodo dall'11 al 14 settembre 2001 a destinazione New York, Tel-Aviv (Israele), Toronto via Montreal (Canada) e Boston (Stati Uniti) ammontava a EUR 1†921†203,20. Tale cifra non includerebbe le perdite registrate per l'annullamento di biglietti su altri voli, cui i voli annullati fungevano da coincidenza. Per quanto riguarda le spese del volo atterrato l-11 settembre a Halifax anzichÈ a Toronto, le autorit‡ elleniche le hanno valutate come pari ad EUR 38†056. Quanto alle spese connesse al richiamo del volo dell'11 settembre 2001 a destinazione New York, le autorit‡ elleniche le hanno rivalutate come pari ad EUR 3†421. Circa l'annullamento di tre voli andata-ritorno a destinazione New York e Toronto via Montreal il 15 e il 16 settembre 2001, le autorit‡ elleniche hanno sottolineato che i danni cagionati erano direttamente connessi alla chiusura dello spazio aereo dall-11 al 14 settembre ed ammontavano ad EUR 977†257. Per quanto concerne i ´ferry flightsª, le autorit‡ elleniche hanno precisato che si trattava di un volo a destinazione di New York effettuato il 18 settembre 2001 e di due voli a destinazione di Toronto, via Montreal, effettuati il 20 e il 26 settembre 2001. Il danno procurato dal carattere eccezionale dei voli stessi, che avrebbe comportato l'assenza di passeggeri per i voli di ritorno ad Atene, sarebbe stato pari ad EUR 487†312,17. Secondo le autorit‡ elleniche, tale danno dovrebbe essere considerato direttamente connesso agli eventi dell-11 settembre 2001.

9 ††††††††Di conseguenza il Ministero greco dei Trasporti e delle Telecomunicazioni ha chiesto alla Commissione di approvare un importo di EUR 3†770†717,70, nonchÈ gli importi menzionati ai trattini 2-9 del precedente punto 5, a titolo di indennizzo per i danni direttamente connessi agli attentati dell-11 settembre 2001. Quanto a questi ultimi, le autorit‡ elleniche hanno annunciato l-imminente produzione di documenti giustificativi.

10 ††††††Con lettera 15 marzo 2004 la Commissione ha ricordato alle autorit‡ elleniche che non avevano ancora fornito le informazioni supplementari annunciate nella loro lettera 20 novembre 2003, concedendo loro, a tal fine, un termine di due settimane.

11 ††††††Le autorit‡ elleniche non hanno ottemperato a tale richiesta.

Decisione impugnata

12 ††††††Con la sua decisione 26 aprile 2006, C (2006) 1580 def., relativa al regime di aiuti di Stato C 39/2003 (gi‡ NN 119/2002), applicato dalla Repubblica ellenica in favore degli operatori di trasporto aereo in seguito ai danni da essi subiti dall-11 al 14 settembre 2001 (in prosieguo: la ´†decisione impugnata†ª), la Commissione ha concluso il procedimento formale d'esame decidendo, segnatamente, che l'aiuto di Stato posto in essere dalla Repubblica ellenica a favore della ricorrente era compatibile con il mercato comune con riferimento all'indennizzo versato per il periodo dall-11 al 14 settembre 2001, per un importo massimo pari a EUR 1†962†680. Tal importo corrisponde ad EUR 1†921†203 per l'annullamento di sette voli andata-ritorno a destinazione New York, Tel-Aviv, Toronto via Montreal e Boston, ad EUR 38†056 per l'atterraggio e la permanenza ad Halifax del volo inizialmente previsto a destinazione Toronto e ad EUR 3†421 per il richiamo del volo dell-11 settembre 2001 a destinazione di New York (punti 49 e 50 della decisione impugnata).

13 ††††††Per quanto riguarda, invece, le spese connesse all-annullamento dei tre voli andata-ritorno, di cui uno a destinazione di New York il 15 settembre 2001 e due a destinazione di Toronto via Montreal il 15 e il 16 settembre 2001, pari ad EUR 977†257, nonchÈ le spese riguardanti i ´ferry flightsª, pari ad EUR 487†312, la Commissione osserva che esse erano riconducibili a semplici ripercussioni indirette degli attentati dell-11 settembre 2001, percepite in numerosi settori dell'economia mondiale (punto 58 della decisione impugnata).

14 ††††††Per quanto riguarda, pi˘ specificamente, il volo del 15 settembre 2001 a destinazione di New York, i punti 53-55 della decisione impugnata cos-

recitano:

´53)††††††La Commissione osserva (-) che la situazione dopo il 14 settembre non era pi˘ caratterizzata da una perturbazione del traffico, bens-

da un pi˘...

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