Ordinanza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2008

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione20 Giugno 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 223

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dallíart. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nonchÈ dellíart. 10, comma 3, della stessa legge n. 251 del 2005, promossi con ordinanze del 20 febbraio e del 14 marzo 2006 dal Tribunale di Grosseto, del 20 marzo 2006 dal Tribunale di Perugia, dellí11 aprile 2006 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, del 7 novembre 2006 dal Tribunale di Cremona, del 5 giugno 2006 dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, del 22 novembre 2006 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, del 18 gennaio 2007 dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del 31 gennaio 2007 dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, del 31 gennaio 2007 dal Tribunale di Napoli, del 22 febbraio 2007 dal Giudice di Pace di Bergamo, del 18 dicembre 2006 dal Giudice di Pace di Casalmaggiore, dellí8 marzo 2007 dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del 3 maggio 2007 dal Giudice di Pace di Bergamo, del 4 maggio 2007 dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, del 7 e del 15 giugno e del 6 luglio 2007 dal Giudice di Pace di Bergamo, rispettivamente iscritte ai nn. 491, 492, 572 e 573 del registro ordinanze 2006 e ai nn. 281, 359, 409, 419, 421, 451, 530, 541, 643, 741, 746, da 769 a 771 del registro ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 50, prima serie speciale, dellíanno 2006 e nn. 17, 20, 22, 23, 24, 32, 37, 44 e 46, prima serie speciale, dellíanno 2007.

††††††††††† Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, con due ordinanze di tenore analogo, deliberate rispettivamente il 20 febbraio 2006 (r.o. n. 491 del 2006) ed il 14 marzo 2006 (r.o. n. 492 del 2006), ha sollevato ñ in riferimento allíart. 3 della Costituzione ñ questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 157, primo comma, del codice penale, come sostituito dallíart. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui assoggetta ai pi˘ lunghi termini di prescrizione in esso previsti, anzichÈ ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria;

che il rimettente procede, nel primo dei giudizi a quibus, per il reato punito dallíart. 636 cod. pen. (introduzione o abbandono di gregge nel fondo altrui e pascolo abusivo), e nel secondo per i delitti di cui al primo comma dellíart. 612 cod. pen. (minaccia) ed allíart. 594 cod. pen. (ingiuria);

che detti reati ñ secondo il disposto dellíart. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) ñ sono attribuiti alla competenza del giudice di pace, sebbene si proceda avanti al tribunale per effetto delle disposizioni transitorie concernenti i fatti antecedenti allíentrata in vigore della relativa disciplina (art. 64 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000);

che il giudice a quo rileva come debba quindi applicarsi, ai fatti in questione, il trattamento sanzionatorio prescritto dallíart. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000, secondo il disposto degli artt. 63 e 64 dello stesso decreto;

che líattuale disciplina della prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace, a parere del rimettente, sarebbe differenziata a seconda che si tratti di delitti puniti con la sola pena pecuniaria, per i quali il primo comma dellíart. 157 cod. pen. fisserebbe un termine prescrizionale di sei anni, oppure di reati punibili anche mediante la permanenza domiciliare od il lavoro di pubblica utilit‡, per i quali il termine sarebbe pari a soli tre anni, secondo quanto previsto dal quinto comma dello stesso art. 157 cod. pen.;

che tale ultima norma, riferendosi alle ´pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniariaª, avrebbe infatti riguardo alle sanzioni ´paradetentiveª applicate dal giudice di pace;

che non rileverebbe in senso contrario, a giudizio del rimettente, líequiparazione istituita dallíart. 58 del d.lgs. n. 274 del 2000, per ogni effetto giuridico, tra le sanzioni ´paradetentiveª del giudice di pace e le pene detentive comuni, posto che la norma in questione avrebbe natura ´generale e suppletivaª, e dovrebbe quindi soccombere di fronte alla previsione del nuovo quinto comma dellíart. 157 cod. pen., definito alla stregua di ´norma speciale prevalenteª;

che del resto, osserva il giudice a quo, la disposizione citata da ultimo resterebbe priva di ogni ambito applicativo, ove si escludesse la sua pertinenza alle pene irrogabili dal giudice di pace;

che inoltre, secondo il Tribunale, la legge differenzia in molti e diversi profili gli ´effetti giuridiciª delle pene detentive e quelli delle sanzioni ´paradetentiveª, escludendo ad esempio la sussistenza del delitto di evasione in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla permanenza domiciliare (art. 56 del d.lgs. n. 274 del 2000), o precludendo la sospensione condizionale per líesecuzione delle pene inflitte dal giudice di pace (art. 60 dello stesso decreto);

che líapplicazione del quinto comma dellíart. 157 cod. pen. e del correlato termine prescrizionale breve, nei confronti dei pi˘ gravi tra i reati di competenza del giudice di pace, non potrebbe essere esclusa neppure sul rilievo che le sanzioni ´paradetentiveª sono sempre irrogabili in alternativa a quelle pecuniarie, per le quali Ë previsto un termine prescrizionale pi˘ elevato;

che infatti, osserva il rimettente, nei casi di contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale sono applicabili le sole pene ´paradetentiveª (comma 3 dellíart. 52 del d.lgs. n. 274), ed a nulla rileverebbe, per il computo dei termini prescrizionali, líeventuale concorrenza della stessa recidiva con altre circostanze di segno attenuante (terzo comma dellíart. 157 cod. pen.);

che dunque, ed in definitiva, il sistema della prescrizione sarebbe segnato per i reati di competenza del giudice di pace da una marcata irrazionalit‡, con un trattamento sensibilmente pi˘ favorevole per i fatti pi˘ gravi, ed ingiustificatamente pi˘ severo per quelli di gravit‡ minore (quelli cioË che non consentono líirrogazione di pene coercitive della libert‡);

che líaporia andrebbe risolta, secondo il giudice a quo, mediante un allineamento dei termini prescrizionali verso la soglia pi˘ bassa, sia perchÈ i reati attribuiti alla cognizione del giudice onorario sono generalmente meno gravi degli altri, sia perchÈ la prescrizione pi˘ veloce troverebbe giustificazione nella durata pi˘ breve delle indagini preliminari e nella snellezza di forme tipica del procedimento innanzi al giudice di pace;

che líallineamento auspicato non potrebbe determinarsi, secondo il Tribunale, per il mezzo di una ´interpretazione adeguatriceª, fondata sullíapplicazione analogica del quinto comma dellíart. 157 cod. pen. anche ai reati puniti con sanzione pecuniaria, se attribuiti alla cognizione del giudice di pace;

che líanalogia, infatti, presuppone la carenza di una disciplina specifica per la materia da regolare, mentre il primo comma dellíart. 157 cod. pen. contiene una disposizione riferibile direttamente e chiaramente ai reati in questione;

che dunque, a parere del rimettente, si evidenzia un dubbio di legittimit‡ costituzionale del primo comma dellíart. 157 cod. pen., per contrasto con líart. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, per i reati di competenza del giudice di pace puniti con sanzione pecuniaria, il termine prescrizionale sia pari a tre anni (cioË, in sostanza, sia identico a quello previsto dal quinto comma per gli ulteriori reati di analoga competenza);

che il giudice a quo riferisce, in punto di rilevanza, come nei casi affidati alla sua cognizione non sia ancora scaduto il termine di sette anni e sei mesi (risultante...

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