Sentenza nº 200 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2012

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione20 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 200

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi con ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Calabria e della Regione autonoma Sardegna, notificati il 12 ottobre, il 14-18, il 14-16, il 15, il 17 e il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 21 ottobre, il 17, il 18, il 23 ed il 24 novembre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 124, 133, 134, 144, 145, 147, 158 e 160 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Renato Marini per la Regione Lazio, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Graziano Pungì per la Regione Calabria, Ugo Mattei ed Alberto Lucarelli per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Le Regioni Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Calabria, e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato l’articolo 3, oltre ad altre disposizioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con ricorsi notificati rispettivamente il 12 ottobre, il 14-18, il 14-16, il 15, il 17 e il 15 novembre 2011, depositati in cancelleria il 21 ottobre, il 17, il 18, il 23 ed il 24 novembre 2011 e iscritti ai nn. 124, 133, 134, 144, 145, 147, 158 e 160 del registro ricorsi 2011.

  2. — L’articolo 3 impugnato, come risultante dalla legge di conversione, al comma 1 stabilisce il «principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», imponendo allo Stato e all’intero sistema delle autonomie di adeguarvisi entro un termine prestabilito, inizialmente fissato in un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione. Tale termine è stato successivamente individuato nel 30 settembre 2012, in base all’art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Dopo aver enunciato il principio summenzionato, il medesimo art. 3, comma 1, impugnato elenca una serie di principi, beni e ambiti che possono giustificare eccezioni al principio stesso: limitazioni all’iniziativa e all’attività economica possono essere giustificate per garantire il rispetto dei «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» e dei «principi fondamentali della Costituzione»; per assicurare che l’attività economica non arrechi «danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e non si svolga in «contrasto con l’utilità sociale»; per garantire «la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale»; e dare applicazione alle «disposizioni relative alle attività di racconta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica».

    Il comma 2, del medesimo art. 3, qualifica tale intervento quale «principio fondamentale per lo sviluppo economico» e attuazione della «piena tutela della concorrenza tra le imprese».

    Il comma 3 prevede che siano «in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione con controlli successivi», e consente al Governo, nelle more della decorrenza di detto termine, di adottare strumenti di semplificazione normativa attraverso norme di natura regolamentare. A questo scopo «Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell’adeguamento al principio di cui al comma 1».

    Il successivo comma 4 stabilisce che «L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». Tale comma 4 è stato successivamente abrogato dall’articolo 30, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

    I successivi commi dell’art. 3 implementano la liberalizzazione dell’esercizio delle professioni ed eliminano una serie di restrizioni all’accesso alle medesime.

    I commi 10 e 11, infine, rispettivamente consentono la revoca di ulteriori restrizioni all’esercizio delle attività economiche e all’accesso alle medesime, attraverso norme regolamentari e permettono, invece, di mantenere le restrizioni per singole attività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di ragioni di interesse generale, rispetto alle quali le restrizioni costituiscono una misura indispensabile, proporzionata, idonea e non discriminatoria sotto il profilo della concorrenza. Più specificamente l’esclusione di un’attività economica dall’abrogazione delle restrizioni è giustificata qualora: «a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana; b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata; c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa».

  3. — La Regione Puglia, con il ricorso citato in epigrafe, ha impugnato l’intero art. 3 del decreto-legge sopra citato, per violazione degli articoli 41, 42, 43, 114, secondo comma, e 117 Cost.

    La ricorrente ritiene che tale articolo – stabilendo che le Regioni e gli enti locali debbano adeguare i propri ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica private sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, e apponendo un elenco tassativo di ipotesi in cui il legislatore, statale o regionale, può espressamente limitare l’esercizio dell’attività economica – contrasti con l’art. 41 della Costituzione. In base alla disposizione impugnata gli enti territoriali dovrebbero, dunque, adeguarsi ad una disciplina che sovvertirebbe il quadro costituzionale dell’iniziativa e dell’attività economica, introducendo «un assetto decisamente sbilanciato a favore dell’iniziativa privata».

    Inoltre, l’obbligo diffuso di adeguamento all’art. 3 censurato, equiparando Regioni ed enti locali, rappresenterebbe una forzatura del disegno costituzionale, in quanto, a differenza degli enti locali, le Regioni detengono una potestà legislativa autonoma garantita ex art. 117 Cost., che dunque non potrebbe soffrire l’inserimento, per via di legge statale ordinaria, di un nuovo principio che ne limiti la “sovranità legislativa”.

  4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di costituzione e memoria difensiva relativamente alle doglianze della Regione Puglia, il 21 novembre 2011.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l’art. 3 del decreto-legge impugnato sia una norma finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi e procedimentali a limitazione della libertà d’impresa e per favorire la ripresa economica. Per tale ragione, la disposizione sarebbe coerente con l’art. 41 Cost. e con il suo orientamento a favore della libera iniziativa economica, delimitata dal rispetto dei principi fondamentali. Essa sarebbe stata adottata dal legislatore con l’obiettivo di sviluppare la competitività delle imprese sul piano internazionale, in base alla competenza legislativa statale in materia di concorrenza.

  5. — La Regione Puglia ha depositato, il 23 maggio 2012, memoria a sostegno delle proprie doglianze, tuttavia senza aggiungere ulteriori argomenti con riferimento all’art. 3 impugnato.

  6. — La Regione Toscana, con ricorso citato in epigrafe, ha impugnato l’art. 3, comma 4, per violazione degli articoli 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost. La ricorrente sostiene che la legislazione statale, stabilendo il principio secondo cui, in ambito economico, è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato e prevedendo che l’adeguamento a tale principio sia considerato elemento di valutazione della virtuosità delle Regioni ai fini del patto di stabilità, costituirebbe un intervento normativo «del tutto estraneo alle finalità di coordinamento della finanza pubblica», esorbitando dunque dai limiti che il legislatore statale incontra in tale materia. La...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
7 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201407340 di TAR Lazio - Roma, 21-05-2014
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 21 Mayo 2014
    ...settembre 2012, tutte le restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche - perché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2012, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 138/2011, ha precisato che sia il legislatore......
  • SENTENZA Nº 201510652 di TAR Lazio - Roma, 17-06-2015
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 17 Junio 2015
    ...all’intervenuta liberalizzazione dell’attività di cui trattasi. La difesa capitolina richiama, al riguardo, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 200 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2008, conv., con modificazioni, dal......
  • SENTENZA Nº 201610338 di TAR Lazio - Roma, 24-06-2016
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 24 Junio 2016
    ...nazionale si è espressa la Corte costituzionale in occasione di ricorsi presentati da alcune Regioni e significativa è la richiamata sentenza n. 200 del 2012: secondo la Corte costituzionale il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche richiede “che eventuali restr......
  • SENTENZA Nº 201703232 di TAR Lazio - Roma, 13-12-2016
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Diciembre 2016
    ...che l’art. 41 della Costituzione pone come limite alla libera iniziativa economica privata va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2012 e la dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del d.l. n. 138 del 2......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
7 sentencias
  • SENTENZA Nº 201407340 di TAR Lazio - Roma, 21-05-2014
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 21 Mayo 2014
    ...settembre 2012, tutte le restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche - perché la Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2012, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 138/2011, ha precisato che sia il legislatore......
  • SENTENZA Nº 201510652 di TAR Lazio - Roma, 17-06-2015
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 17 Junio 2015
    ...all’intervenuta liberalizzazione dell’attività di cui trattasi. La difesa capitolina richiama, al riguardo, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 200 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2008, conv., con modificazioni, dal......
  • SENTENZA Nº 201610338 di TAR Lazio - Roma, 24-06-2016
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 24 Junio 2016
    ...nazionale si è espressa la Corte costituzionale in occasione di ricorsi presentati da alcune Regioni e significativa è la richiamata sentenza n. 200 del 2012: secondo la Corte costituzionale il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche richiede “che eventuali restr......
  • SENTENZA Nº 201703232 di TAR Lazio - Roma, 13-12-2016
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Diciembre 2016
    ...che l’art. 41 della Costituzione pone come limite alla libera iniziativa economica privata va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2012 e la dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del d.l. n. 138 del 2......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT