Sentenza nº 205 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2012

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione20 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 205

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n. 7), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi nei confronti del dott. Antonio Ingroia, promosso dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso notificato il 30 giugno 2010, depositato in cancelleria il 2 agosto 2010 ed iscritto al registro conflitti tra poteri dello Stato n. 13 del 2009, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato Francesco Saverio Bertolini per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 16 dicembre 2009 (confl. pot. amm. n. 13 del 2009) il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico di Raffaele Lino Iannuzzi, per il delitto di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) nei confronti di Antonio Ingroia, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni in quanto tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e di annullare conseguentemente la deliberazione che il Senato aveva adottato il 19 febbraio 2009, recependo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

    Il ricorrente rileva che la condotta ascritta al senatore Iannuzzi consiste nell’aver pubblicato il giorno 8 ottobre 2006, sul quotidiano “Il Giornale”, un articolo dal titolo «Covo Riina, il processo a Mori risorge da Santoro», in cui aveva offeso l’onore e la reputazione del dott. Ingroia, rappresentante del pubblico ministero nel processo a carico dei R.O.S. dei Carabinieri. Secondo il capo di imputazione il parlamentare nell’articolo aveva scritto «che il procedimento penale nei confronti degli imputati Mori e De Caprio è stato condotto dal Pubblico Ministero con l’intento di “chiacchierare”, “insozzare”, “sputtanare”, “perseguitare” gli imputati mediante “indagini a vuoto, basate sul nulla e finte richieste di archiviazione fatte apposta per riaprire le indagini il giorno dopo. All’infinito”; che con il medesimo intento, l’iscrizione dei nominativi degli imputati nel registro delle notizie di reato fu eseguita “solo per farne parlare i giornali, per insozzare e per sputtanare, per “mascariare”, tingere di carbone Mori e De Caprio”; che dopo l’assoluzione degli indagati il PM Ingroia è andato di persona ad accusarli di nuovo e ad infamarli dinnanzi alla “Cassazione di Michele Santoro”, dove, partecipando in prima persona alla trasmissione di quest’ultimo, “ha discettato sul suo stesso processo”, spiegando che “in sostanza Mori e De Caprio, benché assolti, sono sempre colpevoli”».

    Secondo il tribunale le dichiarazioni oggetto del procedimento penale non sarebbero riferibili alla funzione parlamentare del senatore Iannuzzi, perché dalla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dalla deliberazione del Senato della Repubblica non emergerebbe alcun atto...

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