Ordinanza nº 190 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2012

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione16 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 190

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

- Aldo CAROSI “

- Marta CARTABIA “

- Sergio MATTARELLA “

- Mario Rosario MORELLI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promosso dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, nel procedimento vertente tra l’ufficio controlli della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Verona e Claudia Meneghello, con ordinanza dell’11 aprile 2011, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello proposto in via principale dall’amministrazione finanziaria ed in via incidentale dalla contribuente avverso una sentenza in cui era stato ritenuto illegittimo il recupero a tassazione, per l’anno 2004, di costi sostenuti in relazione a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, con ordinanza dell’11 aprile 2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, primo comma, 53 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), secondo il quale: «Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti»;

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dalla Commissione tributaria rimettente: a) la ditta individuale Mac Motors di Meneghello Claudia aveva consapevolmente partecipato attraverso la propria titolare, nei confronti della quale era stato instaurato un procedimento penale ad un complesso e fraudolento meccanismo di transazioni commerciali intracomunitarie per le quali erano state emesse fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con leffetto di realizzare, sotto laspetto materiale e psicologico, una fattispecie di evasione dellIVA avente rilevanza penale, per lutilizzo, mediante indicazione nelle dichiarazioni annuali e con il fine di evasione dellimposta sul valore aggiunto, di fatture emesse per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dellart. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»); b) tale ditta, in relazione allacquisto delle autovetture oggetto di dette operazioni, aveva sostenuto costi effettivi, direttamente funzionali alla produzione di ricavi; c) lamministrazione finanziaria, oltre a disconoscere la detrazione dellIVA indicata nelle fatture ed a richiedere il versamento dellimposta, aveva...

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