Sentenza nº 188 da Constitutional Court (Italy), 16 Luglio 2012

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione16 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 188

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 ed iscritto al n. 120 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011 e depositato il successivo 18 ottobre (reg. ric. n. 120 del 2011) la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117 e 118 della Costituzione.

    La disposizione impugnata apporta modifiche ai commi 4 e 6-bis dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Il testo originario dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 è stato sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l’istituto della denuncia di inizio attività (DIA) con quello della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

    La ricorrente premette di avere a suo tempo impugnato l’art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, deducendo che con esso l’istituto della SCIA sarebbe stato attratto illegittimamente alla competenza esclusiva dello Stato (reg. ric. n. 106 del 2010) e di avere in seguito impugnato anche l’art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106 (reg. ric. n. 91 del 2011), nella parte in cui prevede che la SCIA trovi applicazione in materia edilizia e nella parte in cui, aggiungendo un comma 6-bis all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, riduce a trenta giorni, proprio in tale ultima materia, il termine generale di sessanta giorni assegnato all’amministrazione dal precedente comma 3 per vietare la prosecuzione dell’attività conseguente a SCIA e rimuoverne gli effetti dannosi, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti.

    Per effetto di tali interventi normativi, prosegue la ricorrente, deve ritenersi che l’attività edilizia, di regola, si avvia a seguito della presentazione della SCIA, e sarebbe possibile argomentare che, decorso il termine di trenta giorni appena ricordato, l’amministrazione potrebbe intervenire a tutela dell’ordinato sviluppo del territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, «solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente».

    In particolare, questa conclusione deriverebbe, o comunque troverebbe conferma, proprio dall’art. 6, comma 1, lettera a), attualmente impugnato, con il quale l’esercizio del potere di intervento dell’amministrazione indicato dal comma 4 è stato subordinato al decorso non solo del termine di sessanta giorni stabilito dal comma 3, ma anche a quello dimidiato di trenta giorni, stabilito, per la sola attività edilizia, dal comma 6-bis.

    A propria volta, l’art. 6, comma 1, lettera b), censurato con l’odierno ricorso, conferma l’applicabilità delle disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A) e dalle legge regionali, «fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4». La ricorrente reputa che, così disponendo, il legislatore avrebbe ribadito che nessun provvedimento repressivo dell’abuso edilizio potrebbe venire adottato al di fuori dei limitati casi indicati dal comma 4 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

    In altri termini, secondo la ricorrente, la norma impugnata potrebbe essere interpretata nel senso che, esaurito il termine di trenta giorni concesso dall’art. 19, comma 3, per vietare la prosecuzione dell’attività conseguente a una SCIA, e non ricorrendo alcuno dei casi tassativi presi in esame dal comma 4, l’amministrazione non possa in alcun modo intervenire in presenza di un abuso edilizio, neppure per mezzo del potere di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che le è attribuito dal comma 3 dell’art. 19.

    La Regione Emilia-Romagna sostiene che, se così interpretata, la disposizione impugnata lederebbe la sua competenza legislativa concorrente in materia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • n. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2015 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 15 Luglio 2015
    • 25 Marzo 2015
    ...attinenti ai poteri di vigilanza, sul corretto uso del territorio. In particolare, come ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza 188 del 2012, il comma 6 bis dell'art. 19 della L. 241 del 1990 e' stato introdotto proprio allo scopo di raccordare la "configurazione normativa dei p......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT