Sentenza nº 382 da Marche, Ancona, 29 Maggio 2008

Data di Resoluzione29 Maggio 2008
EmittenteMarche - Ancona

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere

Liana Tacchi, Consigliere, Estensore

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente loro erogate dall'Amministrazione a seguito del disposto inquadramento ai sensi dell'art.4, comma 8° della legge 11.7.1980, n.312;

.............................................e per la condanna......................................

del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria, a far data dalle singole scadenze mensili;

con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Sul ricorso numero di registro generale 957 del 1996, proposto da:

Marchiolo Filippo, Animali Mario, Borri Rossana, Brucoleri Giovannino, Brutti Patrizia, Caianiello Ignazio, Calciati Ottavio, Campailla Giuseppe Tommaso, Capici Andrea, Catalani Marzia, Dubbini Mariella, Fabiani Giancarlo, Foca Teresa, Lelli Giacomo, Mangialardo Donatella, Miele Salvatore Stefano, Moretti Luigi Maria, Paccapelo Bruna, Plutino Germano' Giovanni, Reginella Rino, Rosi Fausto, Stampone Quintino Bruno, Straini Giancarla, Traversetti Loredana, Trunfio Giovanna, Valeri Paola e Vichi Enrica, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lorenza Scaravelli, ed elettivamente domiciliati in Ancona, presso lo studio del loro difensore, già sito alla via Carducci, 10 e, quindi, alla P.zza Roma, n.13;

il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e legalmente domiciliato in Ancona alla piazza Cavour, 29, presso la sede dell'Avvocatura medesima;

- Visto il ricorso, notificato in data 8.8.1996, con i relativi allegati;

- Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica;

- Vista l'ordinanza di questo T.A.R. N.386/1999, resa in esito alla pubblica udienza del 27.1.1999, resa in esito alla pubblica udienza del 27.1.1999, con la quale è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art.26, 4° comma della L.23.12.1998, n.448, per contrasto con gli artt.3, 24, 36, 97, 102, 103 e 113 della Costituzione, e con la quale, sospeso il giudizio, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

- Vista la sentenza della Corte costituzionale n.136 del 17.5.2001, trasmessa con nota in pari data e pervenuta alla segreteria il 20.5.2001;

- Visto l'atto, depositato in data 30.7.2001, con cui i ricorrenti hanno riassunto il giudizio, chiedendo la prosecuzione di esso e la fissazione dell'udienza di discussione;

- Vista la memoria prodotta dal Ministero delle Finanze a sostegno delle proprie difese in data 28.3.1997;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 05/04/2006, il Consigliere avv. Liana Tacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

  1. Con il presente ricorso giurisdizionale amministrativo, notificato l?8.8.1996, i ricorrenti, assumendo di essere tutti dipendenti Ministero delle Finanze, in servizio presso varie sedi e uffici della Circoscrizione doganale di Ancona (Ancona, Fabriano e Senigallia), e di aver beneficiato della legge n.312/1980 per quanto concerne la sistemazione di qualifica, a loro dire avvenuta ?con decorrenza giuridica 12.8.1991 (economica 1.1.1992)?, hanno altresì affermato che non era stato loro riconosciuto il diritto alla percezione del trattamento economico corrispondente alla nuova qualifica, in attesa ?che si provvedesse alla determinazione della loro posizione economica?.

    Secondo i ricorrenti, l'esatta determinazione della loro posizione economica sarebbe stata effettuata con notevole ritardo; e, sempre secondo i ricorrenti, in sede di liquidazione dei decreti economici che li riguardavano, nè il Ministero della Finanze nè l'Ufficio Provinciale del Tesoro avrebbero provveduto a corrispondere loro, per il ritardato adempimento, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (conformemente alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26.11.1986 n.ACI/5314/27720/02); ciò sarebbe illegittimo in quanto, secondo disposizione regolamentare, l'Amministrazione finanziaria avrebbe preso atto del definitivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale per cui anche i pubblici dipendenti avevano diritto all'applicazione della rivalutazione monetaria sui redditi percepiti in ritardo.

    Per il che i ricorrenti hanno formulato la domanda di accertamento del proprio diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente riscosse a titolo di sistemazione ex art.4, comma 8° della legge n.312 dell?11.7.1980, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme stesse.

  2. Il Ministero delle Finanze si è costituito opponendosi all'accoglimento del gravame; e, con memoria difensiva depositata il 28.3.1997, ha specificamente controdedotto alle richieste dei ricorrento opponendo quanto segue:

    - che l'applicazione della legge n.312/1980 era stata, all'epoca, articolata in due fasi: quella dell'inquadramento giuridico nei profili professionali (con decreti e destinatari plurimi, distinti per carriera) e quella della successiva emanazione, per ogni singolo dipendente, dello specifico decreto di rideterminazione della posizione economica;

    - che l'Amministrazione aveva stipulato una convenzione per l'affidamento delle procedure e la produzione telematica dei decreti in questione alla Società Generale d'Informatica...

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