Sentenza nº 181 da Constitutional Court (Italy), 30 Maggio 2008

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione30 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 181

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††† FLICK††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco ††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dellíart. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 13 luglio 2007 dalla Corte di appello di Venezia sul reclamo proposto da P. A., iscritta al n. 760 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza depositata il 13 luglio 2007 la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento allíart. 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito† della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dellíarticolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80).

    1.1.ñ Riferisce la Corte rimettente di essere chiamata a giudicare in merito al reclamo interposto da A.P. avverso il decreto col quale il Tribunale ordinario di Vicenza ha dichiarato inammissibile la istanza dalla medesima presentata al fine di essere ammessa al beneficio della esdebitazione. Tale decreto interpretava líart. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 nel senso che líart. 142 della legge fallimentare, il quale, appunto, ha introdotto nel nostro ordinamento líistituto della esdebitazione, non sarebbe applicabile in caso di procedura fallimentare che, pur conclusa nella vigenza della riforma, sia sorta anteriormente a questa.

    La Corte rimettente ritiene, invece, che, stante la natura sostanziale della predetta previsione legislativa, líistituto in questione sia applicabile alle procedure che, anche se sorte anteriormente, siano dichiarate chiuse nella vigenza della normativa riformata.

    1.2.ñ CiÚ premesso il giudice a quo, brevemente illustrati i profili della nuova figura giuridica, preordinata alla liberazione del fallito persona fisica dai debiti fallimentari† residuati parzialmente insoddisfatti alla chiusura del fallimento, potendo, peraltro, essa spiegare effetti, sia pure minori, anche nei confronti dei creditori anteriori al fallimento che non abbiano partecipato alla procedura, osserva che, ai sensi dellíart. 143 della legge fallimentare, la esdebitazione puÚ essere pronunciata o contestualmente alla chiusura del fallimento, ovvero, con separato provvedimento ñ emesso previa verifica delle condizioni previste dallíart. 142 della legge fallimentare e ´sentito il curatore ed il comitato dei creditoriª ñ ove il debitore abbia, a tale scopo, presentato ricorso entro un anno dalla chiusura del fallimento.

    Rileva a questo punto il rimettente come la previsione normativa, la quale non contempla come necessaria la partecipazione al predetto procedimento dei creditori concorsuali, mentre non creerebbe problemi, a suo avviso, nel caso di esdebitazione pronunziata contestualmente alla chiusura del fallimento, essendo in tal caso il provvedimento emesso a conclusione di una procedura alla quale i creditori hanno partecipato con potere di interlocuzione, sarebbe, viceversa, pregiudizievole del diritto dei medesimi creditori se pronunziata successivamente alla chiusura del fallimento, su istanza del debitore; ciÚ in quanto non Ë previsto alcuno strumento idoneo a informare i creditori concorsuali dellíinizio di un procedimento destinato, in caso di accoglimento dellíistanza, a produrre effetti sostanziali nei loro confronti.

    Ritiene, pertanto, il rimettente che, in relazione alla non necessariet‡ della partecipazione al procedimento di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT