L. 24 marzo 2001, n. 89
Autore | Ivan Borasi |
Pagine | 185-187 |
L. 24 MARZO 2001, N. 89
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Appendice normativa
2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magi-
strato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in
vigore (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 468 del 9 ottobre 1990, ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale di questo comma, «nella parte in cui, quanto
ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al
16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il
Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza
della domanda ai fini della sua ammissibilità».
4.
L. 24 marzo 2001, n. 89. Previsione di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del co-
dice di procedura civile (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 78 del 3 aprile
2001).
(Estratto)
CA P O II
EQUA RIPARAZIONE
2. Diritto all’equa riparazione. – 1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o
non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad
una equa riparazione.
2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e,
in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedi-
mento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comun-
que contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice
civile, osservando le disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragio-
nevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una
somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichia-
razione dell’avvenuta violazione.
3. Procedimento. – 1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi
alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti
riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai
gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata.
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