Sentenza nº 3879 da Council of State (Italy), 03 Luglio 2012

Data di Resoluzione03 Luglio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia ? Trieste, Sezione I, n. 97/2009, resa tra le parti, con la quale, previa estromissione della società ACEGAS-APS s.p.a., in parte è stato dichiarato inammissibile e in parte è stato respinto il ricorso proposto: a) per la condanna del Comune di Trieste e della società suddetta al risarcimento dei danni derivanti dalla dichiarata illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Trieste n. 30 dell?8.5.2000, annullata dal Consiglio di Stato con sentenza della sesta Sezione, 27 dicembre 2006, n. 7950, e, comunque, dall'illegittimo affidamento del servizio pubblico di trasporto funebre alla predetta società ACEGAS-APS s.p.a.; b) per l'accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale da parte del Comune di Trieste e della società ACEGAS-APS s.p.a.; c) per l'inibizione della continuazione e la eliminazione degli effetti di essa concorrenza, ai sensi dell'articolo 2599 del codice civile, con condanna di esse parti al relativo risarcimento del danno e con ordine di pubblicazione della sentenza a spese di esse parti, in uno o più quotidiani, tra cui ?Il Piccolo? di Trieste, ai sensi degli artt. 2600 cc. e 120 c.p.c.;

inoltre per la condanna al risarcimento del danno, oltre ad interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei sensi sopra indicati.

sul ricorso numero di registro generale 2911 del 2010, proposto da:

Impresa Trasporti Funebri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rita Breveglieri, Filippo Lubrano e Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Flaminia, n. 79;

Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Danese, Domenico Vicini e Serena Giraldi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Emilio de' Cavalieri, n. 11;

ACEGAS - APS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Iossa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 47;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trieste e di Acegas - Aps S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria sentenza 24 giugno 2011 n. 3815;

Vista la propria ordinanza 24 giugno 2011 n. 3817;

Visto il decreto presidenziale 11 ottobre 2011 n. 4423;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Filippo Lubrano, su delega dell'avvocato Gianni Maria Saracco, e Aldo Fontanelli, su delega dell'avvocato Domenico Vicini;

  1. - Premesso:

    - Che con sentenza n. 3815 del 2011 resa sul medesimo ricorso in appello n. 2911 del 2010 esso è stato in parte respinto e per la restante parte, con riferimento al primo motivo di gravame, è stata ritenuta necessaria la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, essendo stata valutata sussistente la dedotta responsabilità del Comune di Trieste per i danni derivati alla appellante dalla adozione dei provvedimenti di cui trattasi;

    - Che con ordinanza collegiale n. 3817 del 2011 è stato nominato, ai sensi degli artt. 19 e 67 del c.p.a., quale consulente tecnico di ufficio il dott. Omero Leiter, domiciliato in Trieste, alla Via Filzi n. 6, per accertare, in contraddittorio delle parti, sulla base della complessiva documentazione acquisita e dallo stesso acquisibile, quanto dovuto a titolo di risarcimento danni alla parte appellante.

    - Che al CTU, è stato prescritto di operare secondo i criteri generali di cui all'art. 67 del c.p.a. e in subordine agli artt. dal 191 al 201 del c.p.c., oltre ad ulteriori specifici criteri dettati con detta ordinanza.

    - Che, in particolare, è stato disposto che il Consulente Tecnico d'Ufficio, ex art. 67, comma 3, lettere c) e d), del c.p.a., avrebbe dovuto assolvere all'incarico affidatogli previa trasmissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni prima della data fissata per il deposito della relazione finale, di uno schema della propria relazione alle parti, o, se...

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