Sentenza nº 173 da Constitutional Court (Italy), 06 Luglio 2012

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione06 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 173

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 3, 28, 29, 31 e 36, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Puglia con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 103, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria, Umbria ed Emilia Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 27 settembre 2010, depositato in cancelleria il 28 settembre 2010 e iscritto al n. 96 del registro ricorsi dell’anno 2010, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e degli articoli 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo comma, e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

    1.1.– La ricorrente afferma che l’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce, tra l’altro, che «A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato [...] possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio [...], non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009». La stessa disposizione aggiunge che le riportate previsioni «costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Ad avviso della ricorrente, tale disposizione, per quanto riguarda la specifica posizione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deve essere coordinata con l’art. 14, comma 24-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, può essere superato esclusivamente nel caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, «a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa», fatto salvo, comunque, il rispetto dei vincoli ed obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti dal patto di stabilità interno. Inoltre, sempre secondo il comma 24-bis dell’art. 14, per l’attuazione dei «processi assunzionali la Regione è tenuta ad attingere prioritariamente ai lavoratori a tempo determinato».

    1.1.1.– Ciò premesso, la ricorrente sostiene, in via principale, che il combinato disposto degli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, contrasta con gli artt. 2, lettera a), e 4, primo comma, dello statuto della Regione, nonché con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    Al riguardo la difesa regionale afferma che, ai sensi dell’art. 2, lettera a), dello statuto regionale speciale, la Regione Valle d’Aosta /Vallée d’Aoste gode di una competenza primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale». Conseguentemente, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non può essere limitata dall’intervento del legislatore statale, essendo venuto meno anche il limite del rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, dell’interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtù della previsione di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nella medesima materia, poi, in forza del parallelismo posto dall’art. 4 dello statuto, la Regione esercita le rispettive funzioni amministrative.

    Ad avviso della ricorrente, le predette attribuzioni statutarie sarebbero lese dal comma 28 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, perché, per effetto di tale disposizione, la Regione e gli enti pubblici regionali non possono autonomamente determinarsi circa il trattamento accessorio da destinare al personale, né possono – per la parte eccedente il limite fissato con legge statale – assumere nuovo personale o mantenere i rapporti contrattuali in essere, dovendo, altrimenti, rideterminarne, in senso peggiorativo, il relativo trattamento economico.

    Le impugnate disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 inciderebbero pertanto in maniera diretta su aspetti concernenti lo «stato economico» del personale.

    Inoltre, l’art. 14, comma 24-bis, del medesimo decreto-legge, nel consentire alla Regione di superare il tetto massimo di spesa imposto dal comma 28 del precedente art. 9 solo nell’ipotesi della proroga di contratti a tempo determinato, impone all’ente la scelta di uno specifico modello contrattuale e lederebbe pertanto le attribuzioni regionali in materia di stato giuridico del personale. Identica considerazione varrebbe per l’ultimo periodo dello stesso art. 14, comma 24-bis, che, in ipotesi di nuove assunzioni, obbliga le Regioni ad attingere prioritariamente al personale a tempo determinato ovvero a motivare una diversa scelta del personale da assumere. A quest’ultimo riguardo, la difesa regionale menziona anche la sentenza n. 95 del 2008 di questa Corte, secondo cui la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali che rientra nella competenza residuale delle Regioni.

    1.1.2.– In subordine, la ricorrente sostiene che il combinato disposto degli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 sarebbe illegittimo anche ove si volesse invocare il titolo competenziale rappresentato dalla materia del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, risulterebbero violati l’art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia speciale e gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili alla Regione ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    Infatti le predette norme impugnate, lungi dall’introdurre principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, si risolvono nell’imposizione di misure analitiche e di dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale in ordine alla scelta degli strumenti idonei a perseguire l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica.

    Né l’indebita ingerenza nelle attribuzioni regionali potrebbe ritenersi esclusa dalla previsione della deroga introdotta dall’art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, che consente di superare il limite di spesa del 50 per cento solamente in caso di proroga di contratti a tempo determinato già in essere. Neppure tale deroga, infatti, permette alla Regione di rinnovare contratti di tipo diverso da quelli a tempo determinato ovvero di procedere all’assunzione di nuovo personale per un importo eccedente il 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

    Lo Stato, quindi, avrebbe esorbitato dalla competenza concorrente prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost., limitando indebitamente l’autonomia finanziaria di spesa della Regione, nonché quella dei Comuni situati nella Regione Valle d’Aosta, in relazione alla quale la competenza spetta alla ricorrente ai sensi dell’art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia speciale.

    1.1.3.– La difesa regionale aggiunge che il combinato disposto degli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 lede anche l’autonomia finanziaria di entrata della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, costituzionalmente tutelata dagli artt. 3, lettera f), e 12 dello statuto regionale speciale, nonché dall’art. 119 Cost. e dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    Infatti, il predetto art. 14, comma 24-bis, dispone che i contratti a tempo determinato prorogati dalla Regione in virtù della deroga da esso prevista gravino solo «sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite» dalla Regione medesima «attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Sentenza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2020
    • Italia
    • 26 Novembre 2020
    ...non trova diretta applicazione alla Valle». La resistente rappresenta che «[c]on sentenza n. 260 del 2013 (e, già prima, con sentenza n. 173 del 2012), la Corte costituzionale ha infatti evidenziato, in una fattispecie analoga all’odierna, come “il concorso della Regione autonoma Valle d’Ao......
1 sentencias
  • Sentenza nº 250 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2020
    • Italia
    • 26 Novembre 2020
    ...non trova diretta applicazione alla Valle». La resistente rappresenta che «[c]on sentenza n. 260 del 2013 (e, già prima, con sentenza n. 173 del 2012), la Corte costituzionale ha infatti evidenziato, in una fattispecie analoga all’odierna, come “il concorso della Regione autonoma Valle d’Ao......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT