Ordinanza nº 174 da Constitutional Court (Italy), 06 Luglio 2012

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione06 Luglio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 174

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso dal Giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da F.G. con ordinanza del 7 luglio 2011, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 97, terzo comma, e 106, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui non prevede che il giudice competente per materia a dirimere ogni controversia sulle spettanze economiche del giudice di pace ivi previste sia il tribunale in funzione di giudice del lavoro;

che in punto di fatto il giudice remittente chiarisce di dover decidere in ordine ad un giudizio nel quale F.G., Giudice di pace presso l’ufficio di Verona, chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di euro 4.381,79, oltre interessi e spese legali, entro la competenza del giudice adito, per l’indebita decurtazione parziale, negli anni 2003–2011, dell’indennità forfettaria mensile di euro 258,23, prevista dall’art. 11, comma 3, della legge n. 374 del 1991;

che il remittente rileva che la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che la competenza a giudicare in materia di indennità spettanti al giudice di pace previste dal richiamato art. 11 della legge n. 374 del 1991 deve essere individuata in base al criterio generale del valore della causa;

che, da tale giurisprudenza, che ricomprende i giudici di pace nella categoria dei funzionari onorari ed esclude che il loro rapporto di lavoro possa essere assimilato al pubblico impiego ovvero ad un rapporto atipico subordinato o parasubordinato, deriva la impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata;

che la questione sarebbe rilevante, dal che in caso di suo accoglimento il giudice adito sarà tenuto a dichiarare la propria incompetenza, ed il ricorrente dovrà ripresentare l’istanza dinanzi al tribunale del lavoro territorialmente competente;

che la disposizione censurata, alla luce dell’interpretazione della richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione, che il remittente assume quale diritto vivente, appare al giudice a quo in contrasto con gli invocati parametri costituzionali;

che un primo profilo di illegittimità viene individuato nella violazione dell’art. 3, primo e...

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