Sentenza nº 168 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione23 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 168

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† ††††††††††† ††††††††††††††††††††††† ††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria FLICK† ††††††††††††††††† †††††††† ††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††† †††††††† ††Giudice

-† Francesco AMIRANTE††††††††† ††††† †††††††††††† †††††††† ††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††† †††††ì

-† Ugo DE SIERVO†††††††††††††††††† ††††† †† †††††††† †††††††† †††††††† ††††††††††††††††††††††††††† †††††††† †††††ì

-† Paolo MADDALENA††† ††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††ì†† †††††††† ††††††

- †Alfio FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††† † †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-† Alfonso QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† "

-† Franco GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† "

-† Luigi MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† "

-† Gaetano SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††† "

-† Sabino CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-† Maria Rita SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † "

-† Giuseppe TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† "

-† Paolo Maria NAPOLITANO††††††††††††††††††† ††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi da 362 a 365 e 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 7 marzo 2007 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2007.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 1∞ aprile 2008 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi líavvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e líavvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato il successivo 7 marzo, la Regione Lombardia ha promosso questioni di legittimit‡ costituzionale di diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), tra cui i commi 362, 363, 364, 365 e 1284 dellíart. 1.

    1.1. ñ Il comma 362 dispone che il ´maggiore gettito fiscale derivante dallíincidenza dellíimposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, Ë destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalit‡ socialiª.

    Tale fondo Ë istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed ha, per il triennio 2007-2009, una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui (comma 363).

    Il successivo comma 364 stabilisce che le condizioni, le modalit‡ e i termini per líutilizzo della dotazione di detto Fondo sono stabiliti con ´decreto del Ministro dellíeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggeª. Il medesimo comma precisa, altresÌ, che il fondo deve essere destinato al finanziamento, da parte dei comuni, sia di interventi di carattere sociale ´per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabiliª, sia, limitatamente ad una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, degli interventi di efficienza energetica previsti dai commi da 353 a 361 (e cioË ad interventi relativi, da un lato, alla sostituzione dei frigoriferi e dei congelatori, degli apparecchi di illuminazione utilizzati dalle attivit‡ commerciali, del parco apparecchi televisivi in vista del passaggio alla trasmissione con tecnica cosiddetta ìdigitale terrestreî; dallíaltro, allíacquisto ed allíinstallazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica e di variatori di velocit‡ ñ inverter ñ su impianti aventi determinati requisiti tecnici).

    Il comma 365 prevede, infine che, ´per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gi‡ esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364ª. Il comma 365 precisa altresÌ che i costi delle strutture amministrative a tal fine costituite ´possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362ª.

    1.2. ñ Il comma 1284 prevede líistituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo di solidariet‡ ´finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dellíaccesso allíacqua a livello universaleª. Detto comma istituisce altresÌ un contributo ñ che va a confluire nel medesimo fondo ñ pari a ´0,1 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblicoª e demanda líindicazione delle modalit‡ di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo ad un ´decreto del Ministro dellíambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281ª. Infine, il medesimo comma 1284 autorizza il Ministro dellíeconomia e delle finanze ad emanare i regolamenti attuativi necessari.

  2. ñ Le questioni di legittimit‡ costituzionale dei commi 362, 363, 364, 365 e 1284 dellíart. 1 della legge n. 296 del 2006, sono state promosse dalla Regione ricorrente in riferimento (complessivamente) agli articoli 117, 118, 119 della Costituzione, ai princÌpi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

    2.1. ñ La ricorrente premette che: a) il Titolo V della Parte II della Costituzione, a sÈguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ´individua una stretta correlazione tra gli artt. 119 e 117ª; b) in forza di tale relazione, ´le funzioni pubbliche relative a materie di competenza regionale piena o concorrente debbono essere finanziate con le risorse proprie cui si riferisce líart. 119, comma 4, della Costituzioneª; b) la giurisprudenza costituzionale ha gi‡ affermato che ´deve ritenersi preclusa la possibilit‡ di interventi finanziari statali non coerenti con il vigente riparto di competenze tra Stato e regioniª ed, in particolare, ´la previsione di fondi a destinazione vincolata, relativi ad ambiti di competenza regionaleª; d) alla luce della medesima giurisprudenza, ´il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e regioni di cui allíart. 117 Cost. vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poichÈ ciÚ equivarrebbe a riconoscere allo Stato potest‡ legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenzeª (sentenze n. 16 e n. 320 del 2004; n. 370 del 2003). Su tali premesse, la Regione deduce, con un primo motivo di censura, che i commi 362, 363, 364 e 365 vÌolano gli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed il principio di leale collaborazione, perchÈ ñ incidendo ´in maniera inequivocabileª su un ‡mbito di competenza legislativa concorrente previsto dallíart. 117, terzo comma, Cost. (´produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellíenergiaª) ñ non ´contengono alcuna previsione relativa a forme di codeterminazione con la regione delle misure ivi contemplateª, ed, in particolare, non prevedono ´uníintesa ìforteî con la Conferenza Stato-regioniª. Da ciÚ consegue, per la Regione, una lesione dellí´autonomia finanziaria di entrata e di spesaª della Regione, non potendo detto fondo essere incluso nel complesso delle risorse che, secondo le norme costituzionali, devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali ´di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuiteª (sentenza n. 423 del 2004). In particolare, secondo la ricorrente, tale fondo non puÚ essere qualificato come un ´intervento specialeª consentito dallíart. 119, quinto comma, Cost., perchÈ i soggetti utilizzatori delle risorse ivi stanziate sono individuati nella generalit‡ dei Comuni e non gi‡ in ´determinatiª Comuni, come richiesto da detta disposizione costituzionale (sentenza n. 16 del 2004).2.2. ñ Le previsioni impugnate ñ prosegue la Regione Lombardia, prospettando un secondo motivo di censura ñ si pongono, poi, ´in esplicita contraddizione, rilevante [Ö] sotto il profilo del buon andamento dellíamministrazione e della ragionevolezza, con le...

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