Sentenza nº 172 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 2008

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione23 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 172

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††† Franco††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††† Giovanni Maria†††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††† Francesco††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††† "

-††† Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††† "

-††† Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Franco††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo Maria†††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), promosso con ordinanza del 5 marzo 2007 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Valerio Morettini e líINPS iscritta al n. 507 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visti líatto di costituzione dellíINPS nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 6 maggio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi líavvocato Nicola Valente per líINPS e líavvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1. ñ Nel corso di un giudizio civile promosso da Valerio Morettini contro líIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007).

La rimettente premette che il Morettini, titolare di pensione di anzianit‡ liquidata sulla base sia di contributi versati in Svizzera, sia di contributi versati in Italia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza díappello che ha respinto la domanda di accertamento del suo diritto al ricalcolo della pensione tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera negli ultimi cinque anni di lavoro ed ha statuito (accogliendo la tesi sostenuta dallíINPS) che tale retribuzione deve essere riparametrata secondo le aliquote contributive vigenti nellíassicurazione generale obbligatoria.

Il giudice a quo aggiunge che, nelle more del giudizio di cassazione, Ë sopravvenuta la legge n. 296 del 2006, la quale, allíart. 1, comma 777, prevede che ´Líarticolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso líassicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri Ë determinata moltiplicando líimporto dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per líaliquota contributiva per líinvalidit‡, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici pi˘ favorevoli gi‡ liquidati alla data di entrata in vigore della presente leggeª.

Ad avviso della Corte di cassazione, tale disposizione, applicabile nel giudizio principale, ancorchÈ si autoqualifichi come interpretativa, ha invece carattere innovativo.

Infatti, sul regime dei contributi trasferiti in forza della convenzione italo-svizzera del 14 dicembre l962, resa esecutiva con la legge 31 ottobre 1963, n. 1781 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra líItalia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale col Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962), non sussisteva alcun contrasto di giurisprudenza, ma si era invece affermato un orientamento unico ed ormai consolidato, secondo il quale, ai sensi dellíart. 1...

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