Sentenza nº 160 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2008

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione20 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 160

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††† †††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††† ††††††† "

- Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††† †††† "

- Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††† †††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo Maria††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza del 24 aprile 2007 dal Tribunale ordinario di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Mignone Francesco ed altri e Bernasciutti Nadia ed altre, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

1 ñ Con ordinanza del 24 aprile 2007, il Tribunale ordinario di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale ai fini dellíaffrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante líapplicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realt‡ economica.

Riferisce il rimettente che, con ricorso depositato il 13 giugno 2000, Bernasciutti Nadia, Verri Roberta e Verri Anna Rita, acquirenti con atto notarile del 30 luglio 1997 di un fabbricato urbano di vecchia costruzione sito in Ferrara, gravato da enfiteusi urbana costituita anteriormente al 28 ottobre 1941, e precisamente con atto notarile del 10 ottobre 1921, per un canone annuo perpetuo pari a lire 2.250 (lire duemiladuecentocinquanta), hanno chiesto, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), líaffrancazione del fondo, previo deposito della somma che il Tribunale avesse determinato come capitale díaffranco.

Con comparsa depositata in data 31 gennaio 2001 si sono costituiti nella procedura i controinteressati Mignone Francesco, Mignone Michelangelo e Mignone Giuseppe, quali eredi dei concedenti líimmobile gravato dalla enfiteusi in questione, che, nel merito, hanno lamentato líinadempimento delle ricorrenti per morosit‡ nel versamento dei canoni enfiteutici, chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto enfiteutico (con devoluzione del fondo in proprio favore) e, in subordine, per líipotesi di accoglimento della domanda di affrancazione, la determinazione del pi˘ equo capitale di affranco.

Con provvedimento del 29 settembre 2001 il giudice della fase sommaria, verificata la regolarit‡ del contraddittorio e tenuto conto che il canone annuo convenzionalmente fissato allíinizio del rapporto enfiteutico in questione era pari a lire 2.250, ha determinato il capitale di affranco, in applicazione del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 9 della legge n. 1138 del 1970, nella somma complessiva di lire 664.740, pari a 15 volte líammontare del canone annuo originario moltiplicato per 16 volte ai sensi dellíart. 1 della legge 1∞ luglio 1952, n. 701 (Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione), e rivalutato in base ai parametri dellíISTAT per il periodo 1∞ gennaio 1963 - 31 dicembre 1968 (ai sensi dellíart. 6 della legge n. 1138 del 1970). Successivamente, con ordinanza emessa in data 4 aprile 2002, il giudice, verificato il deposito della somma da parte delle ricorrenti presso líufficio postale di Ferrara, ha disposto líaffrancazione del fondo in oggetto.

Con atto depositato in data 7 agosto 2002 Mignone Francesco, Mignone Michelangelo e Mignone Giuseppe hanno proposto formale opposizione, ai sensi dellíart. 5, comma quinto, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), avverso líordinanza di affrancazione.

Nel corso del giudizio, Ë stata disposta consulenza tecnica díufficio per la determinazione del capitale di affranco del fondo enfiteutico in questione. Il consulente tecnico ha stimato in euro 685.000 il valore del fondo.

Dopo la precisazione delle conclusioni il rimettente, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha sollevato díufficio la suddetta questione di legittimit‡ costituzionale.

Quanto alla rilevanza della questione, viene evidenziato che nel giudizio a quo Ë stata proposta rituale domanda, ai sensi...

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