Sentenza nº 164 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2008

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione20 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 164

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††† FLICK†††††††††††††††††††††††††† Giudice†††††

- Francesco†††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††† †††††† ì

- Ugo††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††† †††††† ì

- Alfio†††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††† †††††† ì

- Alfonso†††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††† †††††† ì

- Franco††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Luigi†††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††† †††††† ì

- Gaetano††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††† †††††† ì

- Sabino †††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††††† †ì

- Maria Rita ††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Giuseppe†††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††† †††††† ì

- Paolo Maria†††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† †††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 15 (recte: 15, primo comma) della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia allíarticolo 14 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), promosso con ordinanza del 30 ottobre 2007 dalla Corte díappello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum sulla legge statutaria della Regione Sardegna approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 2007, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dellíanno 2008.

†††††††† Visti líatto di costituzione della Regione Sardegna nonchÈ líatto di intervento di Capelli Roberto ed altri, nella loro qualit‡ di promotori del referendum regionale confermativo della legge statutaria della Regione Sardegna;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

†††††††† uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Sardegna, Giovanni Contu, Benedetto Ballero e Andrea Pubusa per Capelli Roberto ed altri, nella loro qualit‡ di promotori del referendum regionale confermativo della legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza del 30 ottobre 2007 (r.o. n. 812 del 2007) la Corte díappello di Cagliari, nel corso del procedimento di verifica dei risultati del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna, approvata dal Consiglio regionale il precedente 7 marzo, ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 15 (recte: 15, primo comma) della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia allíarticolo 14 della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), in riferimento allíarticolo 108 della Costituzione e allíarticolo 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

    CiÚ sotto due distinti profili: anzitutto líart. 15, rinviando allíarticolo 14, primo comma, della legge regionale n. 20 del 1957, assegna alla Corte díappello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, il compito di procedere, con líintervento del procuratore generale, allíaccertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Con questo rinvio ricettizio sarebbe violato líart. 108 della Costituzione, poichÈ una legge regionale attribuirebbe a questa autorit‡ giurisdizionale una funzione diversa da quelle previste dallíordinamento giudiziario e dalle altre stabilite con legge statale.

    In secondo luogo, lo stesso censurato art. 15, primo comma, non escludendo espressamente líapplicabilit‡ al referendum sulla legge statutaria del quorum strutturale previsto dallíart. 14, secondo comma, (´almeno un terzo degli elettoriª) della legge regionale n. 20 del 1957 violerebbe líart. 15, quarto comma, dello statuto speciale per la Sardegna, quale modificato dallíart. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti líelezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), dal momento che introdurrebbe, con legge ordinaria, un quorum non previsto per il referendum sulle leggi statutarie.

  2. ñ Con atto depositato il 17 gennaio 2008, Ë intervenuta nel presente giudizio la Regione Sardegna, sostenendo líinammissibilit‡ delle questioni di legittimit‡ costituzionale in oggetto e, comunque, la loro infondatezza.

    2.1. ñ In via preliminare, la difesa regionale eccepisce il difetto di legittimazione dellíautorit‡ rimettente, dal momento che il procedimento nel corso del quale sono state sollevate le questioni di legittimit‡ costituzionale in oggetto non presenterebbe i caratteri del ìgiudizioî, di cui allíart. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1.

    Per la Regione interveniente, infatti, il procedimento pendente dinanzi alla Corte díappello di Cagliari, consistente nellíaccertamento del numero dei votanti, nella somma dei voti favorevoli e contrari e nella conseguente proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, attraverso una procedura completamente díufficio e priva di parti, costituirebbe espressione di ´una funzione di accertamento e controllo di una fase eventuale del procedimento legislativoª, che potr‡ culminare nella promulgazione della legge statutaria.†††††

    Di conseguenza dovrebbe trovare applicazione anche nel presente giudizio la statuizione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 216 del 1972, che ha negato sotto il profilo oggettivo il carattere giurisdizionale dellíattivit‡ posta in essere dagli uffici elettorali circoscrizionali, trattandosi di ´semplici operazioni amministrative, dalle quali esula un momento suscettibile di configurarsi come propriamente decisorioª.

    Nel procedimento in oggetto difetta, inoltre, líelemento fondamentale del contraddittorio (cfr. ordinanza n...

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