Sentenza nº 148 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 2008

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione16 Maggio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 158

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††† Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††† Giovanni Maria†††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††† Francesco††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††† "

-††† Ugo††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††† "

-††† Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††† "

-††† Alfonso††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††† "

-††† Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Luigi††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††† "

-††† Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††† "

-††† Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo Maria†††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, terza sezione, sui ricorsi proposti da R. C. contro la Questura di Milano ed altro e dal E. L. contro il Ministero dellíinterno ed altri, con due ordinanze del 28 maggio 2007, iscritte ai nn. 744 e 745 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. ó Nel corso di un giudizio avente ad oggetto líannullamento di un provvedimento del Questore di Milano, notificato il 5 maggio 2006, con il quale era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di un cittadino marocchino, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, terza sezione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato in correlazione con il successivo art. 5, comma 5.

    Premette in fatto il remittente che il ricorrente aveva presentato domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno e che il Questore di Milano, con il provvedimento impugnato, líaveva respinta perchÈ a carico dellíistante risultava una condanna (a mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa) irrogata, con sentenza del 21 marzo 2004, a seguito di patteggiamento e con sospensione condizionale della pena, per il reato in materia di stupefacenti di cui allíart. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

    Con il ricorso líinteressato ha sostenuto líillegittimit‡ del suddetto provvedimento, contestando líautomatismo applicato dallíamministrazione nel ritenere sussistente la pericolosit‡ sociale senza una puntuale motivazione al riguardo, svolta sulla base di una adeguata istruttoria riguardante la complessiva personalit‡ del soggetto.

    Dopo il rigetto dellíistanza di sospensione del provvedimento impugnato avanzata, in via cautelare, dal ricorrente, il collegio ha sollevato díufficio la questione, dopo aver sottolineato che tale provvedimento si fonda sul combinato disposto delle norme censurate che impedisce allo straniero che risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena, per una serie di reati, fra i quali quelli inerenti agli stupefacenti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Líinterpretazione consolidata che la giurisprudenza amministrativa ha fornito di queste norme Ë nel senso di escludere che residui alcuno spazio allíautorit‡ amministrativa per la valutazione della pericolosit‡ sociale dello straniero che ñ si specifica in alcune decisioni ñ Ë presunta ex lege, sicchÈ líinteressato puÚ solo limitarsi a contestare líesistenza o la rilevanza della condanna, dal momento che il successivo provvedimento amministrativo Ë di carattere vincolato.

    In questa situazione il ricorso dovrebbe essere respinto, dovendo escludersi che il suddetto diritto vivente consenta una interpretazione adeguatrice, mentre potrebbe giungersi ad una diversa soluzione solo ove le disposizioni censurate venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, nella parte in cui attribuiscono automatica rilevanza anche alle condanne pronunciate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellíart. 444 cod. proc. pen.

    Di qui la palese rilevanza della questione, sulla quale non potrebbero avere alcuna influenza eventuali sopravvenienze normative, in quanto, in base al principio tempus regit actum, la legittimit‡ del provvedimento...

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