Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 15 MAGGIO 2012, N. 7533
PRES. MASSERA – EST. D’AMICO – P.M. DESTRO (DIFF.) – RIC. M.B. C. D.M.
ASSIC. SRL
Dispositivi di sicurezza y Cintura y Mancato uso
y Conseguenze y Minore trasportato sportosi dal
f‌inestrino e impattato con la testa contro un palo
dell’illuminazione y Corresponsabilità del condu-
cente nell’incidente occorso y Sussistenza.
. Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo
in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione
senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di
sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non
solo del trasportato, ma anche del conducente (che pri-
ma di iniziare o proseguire la marcia deve controllare
che essa avvenga in conformità delle normali norme
di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il
consenso alla circolazione medesima con consapevole
partecipazione di ciascuno alla condotta colposa del-
l’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si
verif‌ica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo,
cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento.
In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico
del conducente del suddetto veicolo e secondo la nor-
mativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche
il pregiudizio all’integrità f‌isica che il trasportato abbia
subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che
il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indi-
cata cooperazione, non può valere ad interrompere
il nesso causale fra la condotta del conducente ed il
danno. (Nella specie la S.C. disattendendo la sentenza
di merito ha ritenuto il conducente corresponsabile
dell’incidente occorso al minore trasportato che, non
ancorato alle cinture di sicurezza, si era sporto dal f‌ine-
strino impattando con la testa contro un palo dell’illu-
minazione). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 172; c.c.,
art. 1227; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (2)
(2) Principio ripreso da Cass. civ. 11 marzo 2004, n. 4993, in questa
Rivista 2004, 488, con nota di C.A. CARUSO, «Ah, sí, tu, mio traspor-
tato, non ti vuoi allacciare la cintura, allora io, conducente, non
accendo la macchina!...».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.B., nella sua qualità di tutore del f‌iglio C.B. convenne
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, A.D.M., la Srl
D.M. Assicurazioni e la Spa W. Assicurazioni per ottenerne
la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti dal
f‌iglio a causa di un sinistro del quale attribuiva la respon-
sabilità al medesimo A.D.M., condicente dell’autovettura
sulla quale lo stesso C.B. viaggiava in qualità di traspor-
tato.
Si costituivano i convenuti deducendo che la condotta
del danneggiato era stata causa esclusiva dell’accaduto, in
quanto C.B. si era sporto con tutto il busto fuori dal veicolo
sul quale era trasportato.
Il Tribunale rigettava la domanda attrice.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo
grado.
Propone ricorso per cassazione M.B., con tre motivi e
presenta memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia “Violazione o falsa ap-
plicazione delle norme ex art. 360, n. 3, c.p.c. con riferi-
mento agli artt. 2054, 1 comma, c.c. e 41 c.p.; violazione
dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per contradditoria motivazione”.
Secondo parte ricorrente la Corte d’appello, prima di
valutare se l’azione omessa (il non avere arrestato il veico-
lo o il non aver deviato verso il centro della strada oppure,
ancor prima, il non aver imposto l’uso delle cinture di
sicurezza) fu effettivamente idonea ad impedire l’even-
to (e quindi l’urto del B. contro il palo) avrebbe dovuto
chiedersi se l’azione che ci si sarebbe potuta attendere
dal conducente sarebbe stata di per sé idonea ad impedire
l’evento.
A questa stregua la Corte avrebbe dovuto prima valuta-
re l’esistenza del nesso causale tra l’omissione e l’evento
e poi considerare se fosse stata sussistente una idonea
prova liberatoria in termini di prevedibilità ed evitabilità
dell’evento stesso.
Con il secondo motivo si lamenta “Violazione o falsa
applicazione delle norme ex art. 360, n. 3, c.p.c., con rife-
rimento agli artt. 2054, primo comma, c.c. e 169 c.d.s.; vio-
lazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per contradditoria motiva-
zione su un punto decisivo della controversia, riguardante
il tempo trascorso dalla percezione del pericolo da parte
del D.M. e l’evento, e dunque riguardante la possibilità di
porre in essere manovre eversive; erroneo superamento
della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054,
primo comma, c.c.”.
Secondo parte ricorrente la Corte ha falsamente appli-
cato il primo comma dell’art. 2054 c.c. ed ha violato l’art.
169 del codice della strada ritenendo, in maniera del tutto
erronea e con motivazione contraddittoria, superata la
presunzione dello stesso art. 2054 c.c..
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LEGITTIMITÀ
Con il terzo motivo si denuncia “Violazione o falsa appli-
cazione delle norme ex art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento
agli artt. 116 c.p.c. e 2733 c.c.; violazione dell’art. 360, n. 5
c.p.c. per omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, riguardante il valore probatorio della confes-
sione resa dal convenuto D.M.”.
Seconda parte ricorrente la Corte ha completamente
omesso di attribuire alla confessione del D.M. il giusto va-
lore di prova legale valorizzando invece le testimonianze,
ma omettendo completamente ogni riferimento al valore
confessorio delle dichiarazioni rese dal D.M. in sede di
interrogatorio formale.
I tre motivi, che per la loro stretta connessione devono
essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
Qualora infatti la messa in circolazione dell’autovei-
colo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione
senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicu-
rezza), sia ricollegabile all’azione od omissione non solo
del trasportato, ma anche del conducente (che prima di
iniziare e proseguire la marcia deve controllare che essa
avvenga in conformità delle normali nome di prudenza e
sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla cir-
colazione medesima con consapevole partecipazione di
ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione
dei relativi rischi; pertanto si verif‌ica un’ipotesi di coope-
razione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione
produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti
fatti colposi convergano autonomamente nella produzione
dell’evento). In tale situazione, deve ritenersi risarcibile,
a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la
normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche
il pregiudizio all’integrità f‌isica che il trasportato abbia
subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il
comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata coo-
perazione, non può valore ad interrompere il nesso causa-
le tra la condotta del conducente ed il danno, né ad inte-
grare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi
in materia di diritti indisponibili (Cass., 11 marzo 2004,
n. 4993).
Nel caso in esame la Corte d’appello, dopo aver accerta-
to il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del B.,
non poteva escludere il nesso di causalità tra l’omissione
del conducente e l’evento lesivo subito dallo stesso B.
L’uso delle cinture avrebbe infatti impedito a quest’ulti-
mo di sporgersi dal f‌inestrino e di subire il relativo danno.
La corte territoriale ha poi ritenuto che sia l’impreve-
dibilità e la repentinità della condotta di C.B., sia il brevis-
simo lasso temporale intercorso fra l’uscita dall’abitacolo
e la collisione erano insuff‌icienti a consentire al Q. di ri-
trarre il ragazzo all’interno dell’auto. Tale circostanza per
la Corte è decisiva considerando il fatto che il conducente
della vettura, una volta intimato al trasportato di rientra-
re nell’abitacolo poteva aspettarsi un ravvedimento dello
stesso.
La motivazione non può essere condivisa in quanto illo-
gica e contraddittoria poiché esclude la responsabilità del
conducente ritenendo che egli abbia fornito la prova libe-
ratoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nella fattispecie in esame invece l’ampiezza della car-
reggiata era tale da consentire al conducente di allonta-
narsi dal margine destro senza invadere l’altra corsia.
Inoltre la dichiarazione confessoria riportata dal con-
venuto D.M. risulta che egli aveva visto sporgersi dal f‌ine-
strino C.B. e lo aveva richiamato; dopo, guardando la stra-
da aveva notato il palo dell’illuminazione collocato fuori
dal marciapiedi ad una distanza inferiore a 300 metri.
In questo margine di tempo era possibile sterzare a
sinistra o comunque mettere in atto una manovra d’emer-
genza per evitare l’impatto.
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il
ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione
dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’appello di
Venezia che, in diversa composizione, deciderà anche
sulle spese nel giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 MARZO 2012, N. 3966
PRES. PETTI – EST. D’AMICO – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. BALATA E ALTRI (AVV.
TEDESCHI) C. VESPASIANI ED ALTRI
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y
Danno patrimoniale futuro y Risarcibilità y Criteri
y Fattispecie in tema di decesso di padre in un inci-
dente stradale.
. Ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in con-
seguenza del fatto illecito di un terzo compete il risar-
cimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui
il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata; tale
danno deve essere liquidato sulla base di una valuta-
zione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo,
che tenga conto della rilevanza del legame di solidarie-
tà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito
professionale, dall’altro. (Nella specie, la decisione di
merito aveva negato ad una giovane il risarcimento
del danno patrimoniale futuro, con l’argomento che il
padre naturale, deceduto in un sinistro stradale, non
le versava, in vita, l’assegno di mantenimento; la S.C.,
in applicazione dell’enunciato principio, e osservando
che l’uomo avrebbe potuto adempiere in futuro gli ob-
blighi economici verso la f‌iglia, ha cassato la sentenza).
(c.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 27 giugno 2007, n. 14845, in questa Rivista
2007, 1292. In dottrina, utili ragguagli si rinvengono in M. DI PIRRO,
Il risarcimento del danno da rc auto, Collana Tribuna Juris, ed. La
Tribuna, Piacenza 2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Laura Rezzonico, genitore esercente la potestà sulla
minore Alessandra Balata, conveniva in giudizio, davanti al
Tribunale di Civitavecchia, Franco Vespasiani e la S.A.I. As-
sicurazioni s.p.a. per ottenerne la condanna in solido al risar-
cimento dei danni subiti dalla f‌iglia a seguito del decesso del
padre naturale, Balata Andrea, investito sulla Via Aurelia.
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I convenuti si costituivano in giudizio contestando ogni
addebito ed attribuendo la causa del sinistro alla impru-
dente condotta del Balata.
Intervenivano in giudizio e formulavano autonome ri-
chieste di risarcimento danni Sandra Cruciani, madre del
defunto, ed i fratelli dello stesso Balata Enrico, Nicola e
Carlo.
Con sentenza dell’11 marzo 2004 il Tribunale, ritenuto
il concorso di colpa di Andrea Balata in misura del 50%,
condannava i convenuti, in solido, al risarcimento in pari
misura dei danni subiti dai familiari del defunto.
Avverso la relativa pronuncia proponevano appello Rez-
zonico Laura, nella suddetta qualità, e Sandra Cruciani.
Si costituivano Enrico Balata, Nicola Balata e Carlo
Balata proponendo appello incidentale in punto di an e
quantum debeatur.
Si costituivano altresì la Fondiaria - S.A.I. s.p.a. e Ve-
spasiani Franco chiedendo il rigetto degli avversi gravami
e, in via incidentale, la esclusione di ogni responsabilità
del conducente dell’autovettura investitrice.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma dell’ap-
pellata sentenza, condannava in solido Franco Vespasiani
e la Fondiaria-S.A.I. s.p.a. al risarcimento dei danni in
favore dei prossimi congiunti di Andrea Balata liquidando
un maggior importo, ferma restando la misura del 50% del
concorso di colpa del Balata.
Hanno proposto ricorso per cassazione Alessandra Ba-
lata, Sandra Cruciani, Enrico Balata, Nicola Balata e Carlo
Balata che hanno presentato memoria.
Ha resistito con controricorso Fondiaria - S.A.I. s.p.a..
Non ha svolto attività difensiva Franco Vespasiani.
Con ordinanza del 17 febbraio 2011 è stato disposto il
rinvio del ricorso alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi d’impugnazione, che per la loro
stretta connessione devono essere congiuntamente tratta-
ti, i ricorrenti rispettivamente denunciano: 1) “Violazione
o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.,
n. 3, in relazione all’art. 116 c.p.c. e artt. 2054, 2700, 2729
c.c.. Omessa, insuff‌iciente o contraddittoria motivazione
su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n.
5”; 2) “Nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in
relazione all’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 184 c.p.c. (allora
vigente), art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 2054, 2729 c.c. e
art. 652 c.p.. Omessa, insuff‌iciente o contraddittoria mo-
tivazione su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360
c.p.c., n. 5”; 3) “Violazione o falsa applicazione di norme
di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 116
c.p.c., art. 2054 c.c. e art. 191 C.d.S... Omessa insuff‌iciente
o contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il
giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello ha errato
nella ricostruzione della dinamica del sinistro ed in parti-
colare nel sostenere che l’attraversamento della strada da
parte di Balata Andrea costituisce un dato di fatto accer-
tato dai carabinieri, non essendo invece tale dato sorretto
da alcuna valida risultanza processuale. Negano quindi
che la condotta del Balata sia stata concausa del suo inve-
stimento, visto che la strada era larga e rettilinea per cui
il pedone poteva essere avvistato ad una certa distanza dai
conducenti dei veicoli in arrivo.
Sostengono ancora i ricorrenti che non poteva essere
utilizzata, in quanto tardiva, la documentazione prodotta
dal Vespasiani in cui si affermava che lo stesso viaggiava
ad una velocità non superiore a quella consentita e che la
Corte non ha indicato le ragioni per le quali il semplice at-
traversamento della strada da parte del pedone abbia dato
luogo ad un concorso di colpa in misura del 50%.
I motivi devono essere rigettati.
In tema di investimento stradale, se pure il conducente
del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a
vincere la presunzione di colpa che l’art. 2054 c.c., comma
1, pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da
parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa
del pedone investito, con la conseguenza che, allorquan-
do siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della
condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi
dell’art. 1227 c.c., comma 1, con quella presunta del con-
ducente (Cass. 8 agosto 2007, n. 17397).
Nella fattispecie, l’impugnata sentenza ha ritenuto sus-
sistere - nella misura del 50 per cento - il concorso di colpa
del pedone, investito dall’autovettura, perché aveva attra-
versato in ora notturna una strada a scorrimento veloce
e senza essersi assicurato, al momento dell’inizio dell’at-
traversamento, di essere stato avvistato dal conducente
del mezzo investitore.
E comunque gli accertamenti compiuti dal giudice di
merito e la valutazione delle prove rientrano nel potere di-
screzionale di tale giudice e non possono formare oggetto
di riesame in sede di legittimità quando, come nell’impu-
gnata sentenza, la motivazione sia congrua ed immune da
vizi logici o giuridici.
Con il quarto motivo si denuncia “Violazione o falsa ap-
plicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella li-
quidazione del danno non patrimoniale in relazione all’art.
115 c.p.c., artt. 2056, 2057, 2059 c.c. e artt. 2, 3, 29, 30, 31
Cost.. Omessa, insuff‌iciente o contraddittoria motivazione
su un punto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello ha ap-
plicato le tabelle romane in automatico, senza alcuna
personalizzazione, effettuando una ulteriore riduzione del
20% per i non conviventi.
Il motivo deve essere rigettato.
Riguardo al criterio di liquidazione del danno non
patrimoniale ed alla relativa personalizzazione, infatti,
l’esercizio di una facoltà decisionale spetta al giudice del
merito, in relazione al caso concreto e come tale non è
censurabile ove sorretto da adeguata motivazione come
nella decisione impugnata in cui, fra l’altro si evidenzia la
mancanza di una adeguata prova in proposito.
Con il quinto motivo si denuncia “Violazione o falsa ap-
plicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella
liquidazione del danno patrimoniale futuro in relazione
all’art. 115 c.p.c., artt. 147, 1226, 2043, 2056, 2057 c.c., art.
570 c.p. e artt. 2, 3, 30 Cost.. Omessa, insuff‌iciente o con-

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