Sentenza nº 163 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2012

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione27 Giugno 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 163

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 30, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 14 settembre 2011, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi nell’udienza pubblica del 18 aprile 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Liguria e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso, notificato il 14 settembre 2011, depositato il successivo 21 settembre, la Regione Liguria ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, di varie disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare dell’articolo 30, commi 1 e 3, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

    La ricorrente premette che tale norma, al comma 1, stabilisce che «il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e degli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e di partenariato pubblico-privato, sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento delle infrastrutture esistenti»; al comma 3, poi, dispone che, con un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottati i «provvedimenti necessari per l’attuazione delle disposizioni dei commi precedenti». Una simile disciplina inciderebbe sulle materie «ordinamento delle comunicazioni» e «governo del territorio», attribuite alla potestà legislativa regionale concorrente, senza lasciare alcuno spazio alla Regione, ma addirittura demandandone ad un successivo decreto interministeriale la compiuta ed ulteriore regolamentazione.

    La Regione, inoltre, pur riconoscendo che il potenziamento dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga ed ultralarga è di interesse nazionale e che quindi può costituire compito da realizzare con strumenti di rilievo nazionale, non ritiene che sussistano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. L’intervento previsto dalle disposizioni impugnate non sarebbe, infatti, pertinente rispetto alla finalità perseguita, considerato che l’impegno statale a realizzare il progetto strategico sarebbe condizionato all’intervento del capitale privato, la cui disponibilità è aleatoria, né sarebbe proporzionato rispetto allo scopo, non essendoci alcun motivo per escludere la Regione dall’attuazione del progetto, anche ammesso che la sua definizione sia legittimamente spostata a livello centrale.

    Ove pure si ritenesse legittima l’attrazione in sussidiarietà, sarebbe comunque evidente – secondo la ricorrente – l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui, in violazione dell’art. 118, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, non prevedono che la predisposizione del progetto strategico avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e che la sua realizzazione concreta sul territorio avvenga sulla base del progetto concordato con la Regione interessata.

  2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che questa Corte dichiari non fondate le censure promosse nei confronti dell’art. 30, commi 1 e 3, del d.l. n. 98 del 2011.

    Il resistente ricorda che il progetto strategico di cui alle norme in esame mira al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, concernenti il diritto di accesso ad internet per tutti i cittadini, e che le infrastrutture ricomprese nel progetto strategico costituiscono, a loro volta, servizio di interesse economico generale in conformità all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda altresì che, posto che l’Agenzia digitale europea si pone l’obiettivo di creare un mercato unico per i contenuti e servizi on line, nell’ambito di...

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