Ordinanza nº 169 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2012
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 27 Giugno 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 169
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, nel procedimento vertente tra T.M.R. ed altra e il Ministero della pubblica istruzione ed altri con ordinanza del 30 giugno 2011, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dellanno 2012.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che il Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale ha sollevato, con ordinanza del 30 giugno 2011, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) ‒ a tenore del quale «Limpiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede lufficio cui è destinato. Il capo dellufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare limpiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dogni altro suo dovere» − denunciandone il contrasto con gli articoli 3, 16, 97 e 98 della Costituzione;
che, come emerge dallordinanza di rimessione, il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi sul ricorso di due insegnanti pubbliche proposto per ottenere, al fine della indennizzabilità di un grave infortunio in itinere, da loro subìto, il riconoscimento della causa di servizio, negato dallamministrazione di appartenenza in ragione del fatto che esse risiedevano, senza averne chiesto lautorizzazione, in luogo (sia pur di pochi chilometri) distante dal comune ove era la scuola di loro destinazione;
che, ad avviso del rimettente, la censurata disposizione in quanto legata ad un...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA