Sentenza nº 165 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2012

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione27 Giugno 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 165

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di M.S. con ordinanza dell’8 novembre 2011, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’8 novembre 2011, il Giudice collegiale dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 111, secondo e quinto comma, della Costituzione, nonché al «principio di ragionevolezza» (parametro evocato solo in motivazione), questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), il quale stabilisce che, «se vi è richiesta del pubblico ministero», il giudice dell’udienza preliminare «pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva», nel qual caso «la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale».

    Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di un cittadino extracomunitario minorenne – irreperibile – imputato del delitto continuato di false attestazioni sulla propria identità personale (art. 495 del codice penale) e della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»).

    A conclusione dell’udienza preliminare, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato; il difensore, in via principale, la dichiarazione di non luogo a procedere e, in subordine, l’applicazione al proprio assistito di una sanzione sostitutiva.

    Secondo il rimettente, gli elementi acquisiti risulterebbero senz’altro idonei a giustificare il rinvio a giudizio. Sarebbe, peraltro, verosimile che nel conseguente dibattimento l’imputato venga condannato a una pena detentiva sostituibile con la libertà controllata: ipotesi nella quale, tuttavia, la sanzione non potrebbe essere ridotta fino alla metà, come invece è consentito dalla norma denunciata laddove la condanna venga pronunciata nell’udienza preliminare.

    Nel caso di specie, detta pronuncia risulterebbe, peraltro, preclusa dalla mancanza della richiesta del pubblico ministero, cui la norma censurata espressamente subordina l’attivazione del meccanismo di definizione del processo da essa delineato, non permettendo né al giudice di provvedere d’ufficio, né all’imputato o al suo difensore di formulare la relativa istanza.

    In tale prospettiva, la norma censurata contrasterebbe con plurimi parametri costituzionali. Anzitutto, con il principio di parità delle...

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