Sentenza nº 1430 da Council of State (Italy), 14 Aprile 2012

Data di Resoluzione14 Aprile 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 00707/2012, resa tra le parti, concernente CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE SEDI AI MAGISTRATI ORDINARI

sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2012, proposto da:

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Giovanni Andrea Rippa, rappresentato e difeso dagli avv. Renata Spagnuolo Vigorita, Dario Alessandro Ricciardi, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Conte in Roma, via E.Q.Visconti 99;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Andrea Rippa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Giovanni B. Conte in sostituzione di Renata Spagnuolo Vigorita e Anna Collabolletta (avv.St.);

Considerato che l'appello proposto avverso l'ordinanza di accoglimento della richiesta misura cautelare appare fondato, poiché ? nei limiti di delibazione propri della presente fase - non appare sussistente un sufficiente fumus boni iuris del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, posto che ? anche valutate le modifiche introdotte dalla l. n. 183/2010 alla l. n. 104/1992 ? non può prescindersi dalla valutazione della esistenza di ulteriori familiari potenzialmente idonei ad assicurare assistenza, né rilevando, a tali fini valutativi, la posizione giuridica di...

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