Sentenza nº 129 da Constitutional Court (Italy), 30 Aprile 2008

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione30 Aprile 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.129

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 630 comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di D. P., iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellíanno 2006.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con líordinanza indicata in epigrafe, la Corte díappello di Bologna ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale ´nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, líimpossibilit‡ che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato líassenza di equit‡ del processo, ai sensi dellíart. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomoª.

    Il rimettente premette di essere investito della delibazione di uníistanza di revisione, proposta dal difensore di persona sottoposta a regime di detenzione domiciliare in espiazione di una pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, inflitta dalla Corte díassise di Udine. Tale persona ñ divenuta irrevocabile la condanna ñ si era rivolta alla Corte europea dei diritti dellíuomo, la quale, con sentenza del 9 settembre 1998, aveva stabilito la non equit‡ del giudizio attraverso cui si era irrogata la condanna, per violazione dellíart. 6 della Convenzione europea dei diritti dellíuomo; e ciÚ in quanto la condanna in questione era scaturita dalle dichiarazioni di tre coimputati non esaminati in contraddittorio, giacchË si erano avvalsi della facolt‡ di non rispondere.

    Dopo la pronuncia della Corte europea, il Comitato dei ministri aveva pi˘ volte sollecitato ñ senza effetto ñ lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie per garantire líadempimento della pronuncia del giudice di Strasburgo. Anche líincidente di esecuzione ñ sollevato dal Procuratore della Repubblica per verificare la ìlegittimit‡î della detenzione, con contestuale richiesta di sospensione dellíesecuzione della† pena ñ era stato rigettato dalla competente Corte díassise di Udine. Questíultima aveva rilevato che, in sede di incidente di esecuzione, líindagine del giudice deve ritenersi limitata alla verifica della eseguibilit‡ del titolo; mentre resta preclusa ogni valutazione sulla legittimit‡ del giudizio di cognizione e sullíeventuale violazione delle regole interne ad esso.

    Il giudice a quo evidenzia, inoltre, che la difesa del condannato ha sostenuto líammissibilit‡ del giudizio di revisione ai sensi dellíart. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.: sia per líesistenza del contrasto tra giudicati; sia per la circostanza che la decisione della Corte europea ñ ritenuta prevalente sul giudicato ìinternoî, in quanto proveniente da organo sopranazionale ñ potrebbe essere equiparata alla sentenza di un ìgiudice specialeî. Sempre secondo la prospettazione della difesa, se cosÏ non dovesse ritenersi, ne discenderebbe líillegittimit‡ costituzionale dellíart. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede ´come titolo per ottenere la revisioneª la sentenza della Corte europea dei diritti dellíuomo.

    Il rimettente afferma, innanzitutto, di non condividere líinterpretazione secundum Constitutionem †prospettata dalla difesa. Sarebbe impossibile ricondurre la Corte europea alla nozione costituzionale di ìgiudice specialeî, perchÈ tale qualifica Ë riferibile esclusivamente ai tribunali militari, per ´i reati militari commessi da appartenenti alle forze armateª; ed† alla Corte costituzionale, ´in relazione alle accuse mosse al Presidente della Repubblicaª. Díaltra parte ñ prosegue il giudice a quo ñ non Ë possibile neppure ritenere la sentenza della Corte europea quale ìnuova provaî ai sensi dellíart. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; essa ´nulla aggiunge di diverso rispetto al fatto storicoª ñ gi‡ apprezzato nel giudizio considerato ìnon equoî ñ mirando alla semplice ìripetizioneî, ove possibile, delle prove ritenute invalide.

    Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ritiene rilevante il dubbio di costituzionalit‡ prospettato dalla difesa, in quanto líistanza di revisione dovrebbe essere dichiarata inammissibile ai sensi dellíart. 634 cod. proc. pen., perchÈ proposta fuori dalle ipotesi previste dallíart. 630 del medesimo codice di rito.

    In ordine alla non manifesta infondatezza, la Corte - ritenuto inconferente il parametro dellíart. 111 Cost., rispetto alla prospettazione difensiva dellíeccezione - afferma, per contro, la sussistenza di dubbi di compatibilit‡ innanzitutto con líart. 3 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del principio di ragionevolezza. Líart. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. ñ prevedendo il contrasto tra i fatti stabiliti dalla sentenza o dal decreto penale di condanna e quelli stabiliti nella sentenza penale di altro giudice, ai fini dellíammissibilit‡ della revisione ñ sembra innestare una ´ingiustificata discriminazione tra casi uguali o similiª, escludendo dai casi di revisione il riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dellíuomo emessa ai sensi dellíart. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea.

    Secondo il giudice a quo, per ìfattoî ñ ai fini della applicazione della norma censurata ñ non dovrebbe intendersi solamente ´il fatto storico allíorigine della vicenda processuale, ma anche líaccertamento dellíinvalidit‡ di una prova del precedente giudizioª, poichÈ anche questo Ë un fatto da cui, comunque, dipende líapplicazione di norme processuali che determina il venir meno di prove legittimamente assunte. NÈ la situazione in esame discende da una modifica della disciplina processuale intervenuta successivamente al giudizio, in quanto la decisione della Corte europea scaturisce da un raffronto tra la normativa convenzionale previgente (art. 6 della Convenzione) e quella interna.

    Uníulteriore censura Ë prospettata in riferimento allíart. 10 della Costituzione, secondo il quale ´líordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuteª. A parere del giudice a quo, Ë vero che tale disposizione si riferisce alle norme del diritto internazionale consuetudinario; ma Ë altrettanto indubbio che alcune norme della Convenzione di Roma del 1950 - segnatamente, quelle che sanciscono garanzie fondamentali, quali il diritto alla vita (art. 2), il divieto di tortura (art. 3), líinammissibilit‡ della condizione di schiavit˘ (art. 4), la presunzione díinnocenza (art. 6) - sono ´effettivamente riproduttive di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunit‡ internazionaleª.

    Secondo il giudice a quo, la presunzione di innocenza si sostanzia anche nel diritto alla revisione di una condanna pronunciata in violazione delle garanzie dellíequo processo (nella specie, il diritto dellíaccusato di interrogare e fare interrogare chi lo accusa, ai sensi dellíart. 6, comma 3, lettera d), della Convenzione...

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